Art. 5 
 
                        Dosi di applicazione 
 
    1. L'utilizzazione agronomica e'  consentita  in  osservanza  del
limite di 50 metri cubi per  ettaro  di  superficie  interessata  nel
periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le  sanse  umide
provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80  metri  cubi  per
ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le  acque
di vegetazione e per le sanse umide provenienti da  frantoi  a  ciclo
continuo.