Art. 5 Dosi di applicazione 1. L'utilizzazione agronomica e' consentita in osservanza del limite di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.