Art. 6 
 
                       Divieti di spandimento 
 
    1. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse  umide  e'
vietato: 
      a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola; 
      b) nei boschi; 
      c) entro 10 metri dalle sponde dei  corpi  idrici  superficiali
naturali e da quelli artificiali  non  arginati,  compresi  i  canali
artificiali ad esclusivo uso aziendale; 
      d) entro 20 metri dalle sponde dei  corpi  idrici  superficiali
significativi cosi' come definiti dal Piano di tutela delle acque; 
      e) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile  per  le
acque lacuali; 
      f)  in  prossimita'  di  strade,  fatta  eccezione  per  quelle
interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei  seguenti
limiti misurati dal ciglio della strada: 
        1)  50  metri,  nel  caso  di  distribuzione  con  sistemi  a
dispersione aerea in pressione; 
        2)  1  metro,  nel  caso   di   distribuzione   con   sistemi
localizzati; 
      g) entro 200 metri dai centri abitati; 
      h) sui terreni gelati, innevati, con soggiacenza  inferiore  ai
10 metri, caratterizzati da capacita' protettiva bassa, con frane  in
atto e sui terreni saturi d'acqua; 
      i) su terreni con pendenza media superiore  al  15  per  cento;
tale limite e' elevato al 25 per cento in presenza di suoli  inerbiti
o di sistemazioni idraulico-agrarie o nel caso in cui  si  utilizzino
mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque  di
vegetazione e le sanse umide; 
      l) nei casi in cui le acque di vegetazione  e  le  sanse  umide
possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo
umano; 
      m) in orticoltura, a coltura presente, nonche'  su  colture  da
frutto,  a  meno  che  il  sistema  di  distribuzione   consenta   di
salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; 
      n) giardini ed aree di uso pubblico; 
      o) su colture foraggiere  nelle  tre  settimane  precedenti  lo
sfalcio del foraggio o il pascolamento; 
      p) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio  di
ogni anno; 
      q)  in  tutte  le  situazioni  in  cui  l'autorita'  competente
provvede  ad  emettere  specifici  provvedimenti  di  divieto  o   di
prescrizione  in  ordine  alla  prevenzione  di  malattie  infettive,
infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei
corpi idrici; 
      r) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso; 
      s) sui terreni gia' interessati dallo spandimento di  effluenti
di allevamento o di acque reflue ai sensi del  regolamento  regionale
29 ottobre 2007, n. 10/R; 
      t) sui terreni gia' interessati dallo spandimento di fanghi; 
      u) nei siti,  individuati  dall'autorita'  competente,  ove  le
acque di vegetazione e le sanse  umide  sono  state  distribuite  per
diversi anni e per cui e' necessario prescrivere un periodo di riposo
temporaneo; 
      v) nelle aree di cava; 
      z) sui terreni  ricadenti  nelle  aree  di  salvaguardia  delle
captazioni di acque destinate al consumo umano definite ai sensi  del
regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e sui terreni situati
a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia  definite
sulla base del criterio geometrico  di  cui  alla  normativa  statale
vigente.