Art. 6 Divieti di spandimento 1. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' vietato: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola; b) nei boschi; c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati, compresi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali significativi cosi' come definiti dal Piano di tutela delle acque; e) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali; f) in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada: 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati; g) entro 200 metri dai centri abitati; h) sui terreni gelati, innevati, con soggiacenza inferiore ai 10 metri, caratterizzati da capacita' protettiva bassa, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua; i) su terreni con pendenza media superiore al 15 per cento; tale limite e' elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie o nel caso in cui si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide; l) nei casi in cui le acque di vegetazione e le sanse umide possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; m) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; n) giardini ed aree di uso pubblico; o) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; p) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno; q) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; r) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso; s) sui terreni gia' interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento o di acque reflue ai sensi del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R; t) sui terreni gia' interessati dallo spandimento di fanghi; u) nei siti, individuati dall'autorita' competente, ove le acque di vegetazione e le sanse umide sono state distribuite per diversi anni e per cui e' necessario prescrivere un periodo di riposo temporaneo; v) nelle aree di cava; z) sui terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano definite ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia definite sulla base del criterio geometrico di cui alla normativa statale vigente.