Art. 7 
 
                Stoccaggio delle acque di vegetazione 
 
    1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente
a contenere le acque di vegetazione  nei  periodi  in  cui  l'impiego
agricolo e' impedito da  motivazioni  agronomiche,  climatiche  o  da
disposizioni normative. 
    2. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e' vietata
la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o
con rifiuti. 
    3. La capacita' dei contenitori  di  stoccaggio  delle  acque  di
vegetazione e' calcolata in base ai seguenti parametri: 
      a) volume delle acque di vegetazione e delle eventuali acque di
lavaggio delle olive e degli impianti  prodotte  in  quindici  giorni
sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del  frantoio
nelle otto ore; 
      b) franco di sicurezza di almeno 10 centimetri; il franco  deve
essere sempre libero dalle acque di vegetazione. 
    4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque
di vegetazione devono  essere  impermeabilizzati  mediante  materiale
naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli  stessi
devono essere dotati, attorno al piede  esterno  dell'argine,  di  un
fosso di guardia perimetrale  adeguatamente  dimensionato  e  isolato
idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li
delimita presenti un coefficiente  di  permeabilita'  K  maggiore  di
1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con
manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 
    5. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori
di stoccaggio. 
    6.  I  contenitori  di  stoccaggio  delle  acque  di  vegetazioni
esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di  cui  ai  commi
precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del  presente
regolamento.