Art. 7 Stoccaggio delle acque di vegetazione 1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 2. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti. 3. La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e' calcolata in base ai seguenti parametri: a) volume delle acque di vegetazione e delle eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; b) franco di sicurezza di almeno 10 centimetri; il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione. 4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K maggiore di 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 5. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio. 6. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazioni esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.