Art. 8 
 
                    Stoccaggio delle sanse umide 
 
    1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente
a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego  agricolo  e'
impedito da motivazioni agronomiche,  climatiche  o  da  disposizioni
normative. 
    2. Nelle fasi di stoccaggio  delle  sanse  umide  e'  vietata  la
miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici,  acque  reflue  o
con rifiuti. 
    3. La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle  sanse  umide
e' calcolata in base al volume delle sanse umide prodotte in quindici
giorni sulla base della potenzialita' effettiva  di  lavorazione  del
frantoio nelle otto ore. 
    4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle sanse
umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale  naturale  o
artificiale. Nel caso di contenitori  in  terra,  gli  stessi  devono
essere dotati,  attorno  al  piede  esterno  dell'argine,  di  idoneo
cordolo  o  di  muro  perimetrale,  con  un'eventuale  apertura   per
l'accesso dei  mezzi  meccanici  per  la  completa  asportazione  del
materiale. Qualora le sanse umide siano movimentate attraverso  mezzi
meccanici, i contenitori di  stoccaggio  devono  avere  una  portanza
sufficiente a  reggere,  senza  cedimenti  o  lesioni,  il  peso  del
materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. 
    5. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori
di stoccaggio. 
    6. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide esistenti devono
essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro  2
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.