Art. 8 Stoccaggio delle sanse umide 1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 2. Nelle fasi di stoccaggio delle sanse umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti. 3. La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide e' calcolata in base al volume delle sanse umide prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore. 4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con un'eventuale apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale. Qualora le sanse umide siano movimentate attraverso mezzi meccanici, i contenitori di stoccaggio devono avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. 5. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio. 6. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.