Art. 9 
 
                       Modalita' di trasporto 
 
    1.  Al  fine   di   garantire   un   adeguato   controllo   sulla
movimentazione  delle  acque  di  vegetazione  e  delle  sanse  umide
destinate all'utilizzazione agronomica, le aziende sono  tenute  agli
obblighi di documentazione del trasporto di cui all'Allegato C. 
    2. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e'
effettuato in contenitori chiusi e tramite mezzi idonei onde  evitare
fuoriuscite e inconvenienti igienicosanitari. 
    3. Nella fase di trasporto delle acque  di  vegetazione  e  delle
sanse umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti  di
allevamento, acque reflue o con rifiuti.