Art. 9 Modalita' di trasporto 1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di documentazione del trasporto di cui all'Allegato C. 2. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' effettuato in contenitori chiusi e tramite mezzi idonei onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienicosanitari. 3. Nella fase di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue o con rifiuti.