Allegato C (Art. 9) DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO A. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide per lo spandimento. 1. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' corredato da un documento di accompagnamento redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso; b) la quantita' delle acque e delle sanse umide trasportate; c) i dati identificativi del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque e/o le sanse umide trasportate. 2. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide sono prodotte, trasportate e utilizzate all'interno della stessa azienda, senza percorrere la viabilita' pubblica, nel documento di accompagnamento di cui al punto 1 e' sufficiente indicare gli estremi identificativi del sito di spandimento, la data di distribuzione e la quantita' delle acque di vegetazione e delle sanse umide utilizzate. 3. Una copia del documento di trasporto deve essere conservata dal titolare del frantoio per tre anni e l'altra copia deve essere consegnata al trasportatore. B. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide per lo stoccaggio. 1. Nel caso in cui il contenitore di stoccaggio sia ubicato al di fuori del frantoio, il trasferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' corredato da un documento di accompagnamento, redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso; b) la quantita' delle acque e delle sanse umide trasportate; c) i dati identificativi del mezzo di trasporto; d) l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e gli estremi identificativi del suo titolare. 2. Una copia del documento di trasporto ci sui sopra deve essere conservata dal titolare del frantoio e l'altra deve essere consegnata al responsabile del contenitore di stoccaggio. Entrambe le copie devono essere conservate per tre anni.