Allegato C 
 
 
                                                             (Art. 9) 
 
                     DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO 
 
A. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse  umide  per  lo
spandimento. 
    1. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e'
corredato da un  documento  di  accompagnamento  redatto  in  duplice
copia, numerato progressivamente, datato e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente: 
      a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano  le
acque di vegetazione e  le  sanse  umide  trasportate  e  del  legale
rappresentante dello stesso; 
      b) la quantita' delle acque e delle sanse umide trasportate; 
      c) i dati identificativi del mezzo di trasporto; 
      d) gli estremi identificativi del destinatario  e  l'ubicazione
del sito di spandimento; 
      e)  gli  estremi  della  comunicazione   redatta   dal   legale
rappresentante del frantoio da cui originano le acque  e/o  le  sanse
umide trasportate. 
    2. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide  sono
prodotte, trasportate e utilizzate all'interno della stessa  azienda,
senza  percorrere  la   viabilita'   pubblica,   nel   documento   di
accompagnamento di cui al punto 1 e' sufficiente indicare gli estremi
identificativi del sito di spandimento, la data di distribuzione e la
quantita' delle acque di vegetazione e delle sanse umide utilizzate. 
    3. Una copia del documento di trasporto  deve  essere  conservata
dal titolare del frantoio per tre anni e l'altra  copia  deve  essere
consegnata al trasportatore. 
B. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse  umide  per  lo
stoccaggio. 
    1. Nel caso in cui il contenitore di stoccaggio sia ubicato al di
fuori del frantoio, il trasferimento delle  acque  di  vegetazione  e
delle sanse umide e' corredato da un  documento  di  accompagnamento,
redatto  in  duplice  copia,  numerato  progressivamente,  datato   e
sottoscritto dal legale rappresentante del  frantoio  (o  da  un  suo
delegato), contenente: 
      a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano  le
acque di vegetazione e  le  sanse  umide  trasportate  e  del  legale
rappresentante dello stesso; 
      b) la quantita' delle acque e delle sanse umide trasportate; 
      c) i dati identificativi del mezzo di trasporto; 
      d) l'ubicazione del contenitore di  stoccaggio  e  gli  estremi
identificativi del suo titolare. 
    2. Una copia del documento di trasporto ci sui sopra deve  essere
conservata dal titolare del frantoio e l'altra deve essere consegnata
al responsabile del contenitore  di  stoccaggio.  Entrambe  le  copie
devono essere conservate per tre anni.