Allegato 
 
 
Regolamento  in  materia  di  incentivi  a  favore  delle  Camere  di
commercio industria  artigianato  e  agricoltura  per  la  promozione
all'estero di attivita' di commercializzazione  e  di  marketing  del
 territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 
                   CAPO I - Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. In attuazione dell'articolo 14, commi 34, 35 e 36 della  legge
regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  e  delle
famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il presente  regolamento
disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di  contributi
a  favore  delle  Camere  di  commercio  industria,   artigianato   e
agricoltura della  Regione,  di  seguito  Camere  di  commercio  che,
tramite le proprie articolazioni funzionali,  svolgano  attivita'  di
promozione all'estero del sistema produttivo regionale  e  delle  sue
vocazioni specifiche, attraverso attivita' di  commercializzazione  e
marketing del territorio e dei beni  prodotti  nella  Regione  Friuli
Venezia Giulia che valorizzino la qualita'  delle  produzioni  e  dei
comparti locali. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Le Camere di commercio beneficiano dei contributi  finalizzati
all'attuazione delle specifiche iniziative richiamate all'articolo 1,
per favorire le imprese  di  cui  al  comma  2,  con  sede  o  almeno
un'unita' operativa nel territorio regionale. 
    2. Beneficiano delle iniziative attuate dalle Camere di commercio
attraverso le proprie articolazioni funzionali, le  PMI  dei  settori
industriale, artigianale, commerciale, turistico nonche' di  servizio
rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A in possesso
dei requisiti  dimensionali  previsti  dal  regolamento  emanato  con
decreto del  Presidente  della  Regione  29  dicembre  2005,  n.  463
(Indicazione e  aggiornamento  della  definizione  di'  microimpresa,
piccola e media impresa ai sensi  dell'articolo  38,  comma  3  della
legge regionale 7/2000). 
 
                 CAPO II - Procedimento contributivo 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le  Camere  di  commercio  presentano,  anche  con  iniziativa
congiunta,  domanda  per  accedere  agli  incentivi  alla   Direzione
centrale    attivita'    produttive,    Servizio     promozione     e
internazionalizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 
    2. Ai fini del rispetto del termine per  la  presentazione  delle
domande, fa fede la data apposta dall'ufficio competente  a  ricevere
la domanda. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, fa
fede la data di' spedizione indicata nel timbro postale,  purche'  la
raccomandata pervenga all'Ufficio competente  entro  quindici  giorni
successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'articolo 6, comma
3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    3. La domanda deve essere corredata da un programma di  attivita'
promozionale costituito: 
    a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi  preventivati
e dei risultati attesi sui singoli progetti; 
    b) da una  scheda  descrittiva  di  ogni  singolo  progetto,  che
illustri  in  modo  chiaro  e  sintetico   le   azioni   promozionali
programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi,  secondo  lo
schema  approvato  con  decreto  del  Direttore  centrale   attivita'
produttive e pubblicato sui sito  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata al settore promozionale; 
      c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata  da  una
dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni
proposte. 
    4. I progetti sono redatti riunendo  le  azioni  promozionali  da
svolgere per aree progettuali omogenee, come  definite  dall'articolo
6. 
    5. Il  programma  contiene  un'analisi  dei  benefici  attesi  ed
individua gli indicatori e gli  standard  di  successo  da  applicare
consuntivamente, al  fine  di  misurare  i  risultati  dei  progetti,
facendo ricorso, ove possibile, ad  indicatori  di  tipo  valutativo,
come meglio precisato all'articolo 4. 
    6. Per essere ritenuto ammissibile  all'incentivo,  il  programma
promozionale deve: 
      a) avere validita' tecnico-economica; 
      b) essere composto da azioni che siano destinate a favorire  la
conoscenza  all'estero  del  sistema  produttivo  regionale   e   non
prevedere azioni volte al diretto sostegno delle vendite; 
      c) riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale. 
    7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente,  la  domanda
di cui al comma 1 individua  l'ente  camerale  capofila  destinatario
dell'incentivo ed e' sottoscritta  dai  presidenti  delle  Camere  di
commercio interessate. 
    8. Ciascun soggetto di cui all'articolo  2  puo'  presentare  una
sola domanda singolarmente o congiuntamente. Nel caso in cui un  ente
camerale  presenti  piu'  domande,  verra'  presa  in  considerazione
unicamente la domanda presentata  congiuntamente  ovvero  la  domanda
presentata per prima. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Risultati attesi 
 
    1. Il programma promozionale di cui all'articolo 3, comma 3, deve
illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere,
specificando  le  modalita'  di  misurazione,  gli  indicatori  ed  i
relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. 
    2. Si intendono per 
      a) indicatore: il parametro in grado di  misurare  i  risultati
conseguiti; 
      b) valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore
che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto; 
      c) valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore  che
l'indicatore assume alla realizzazione del progetto. 
    3. La documentazione  relativa  ai  sistemi  di  misurazione,  ai
parametri  utilizzati,  alle  interviste,  e,   in   generale,   alla
valutazione dei risultati, deve essere conservata a cura del soggetto
beneficiario,  per  consentire   all'Amministrazione   regionale   di
effettuare le opportune verifiche. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Variazioni al programma annuale di attivita' 
 
    1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno
alla sua effettiva esecuzione. 
    2.  L'eventuale  rinuncia  deve  essere  motivata  e   comunicata
immediatamente  alla  Direzione  centrale  attivita'   produttive   -
Servizio promozione e internazionalizzazione. Devono comunque  essere
immediatamente  comunicati  anche   gli   annullamenti   di   singole
iniziative. 
    3. Le variazioni o integrazioni al programma  di  attivita'  gia'
presentato sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva
richiesta  scritta  adeguatamente   motivata.   Tali   variazioni   o
integrazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non  formula
obiezioni entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. 
    4. Il programma di attivita' promozionale puo' essere  aggiornato
o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima del  loro
avvio e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno,  secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo  3,  commi  3,  4  e  5.   Eventuali
integrazioni o modifiche presentate dopo tale data non saranno  prese
in considerazione, fatti salvi eventi  la  cui  non  programmabilita'
dovra' essere giustificata con una relazione dettagliata e motivata. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. In particolare, per  la  partecipazione  a  mostre,  rassegne,
fiere ed esposizioni, sono ammissibili le seguenti spese: 
    a) tassa di iscrizione; 
    b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita; 
    c) allestimento della  superficie  espositiva,  ivi  compresi  il
noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la
realizzazione    degli    impianti,    il     trasporto     ed     il
montaggio/smontaggio. 
    2. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese: 
    a) studi di mercato concernenti  i  Paesi  esteri  nei  quali  si
intende svolgere il programma di promozione; 
    b) pubblicita' concernente il programma di promozione; 
    c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro
materiale informativo redatti in  lingua  estera,  concernenti  i  le
iniziative di cui al comma 1; 
    d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri. 
    3. Sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento  delle
spese totali del programma, i costi relativi al personale  dipendente
e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo
necessario all'attuazione del programma medesimo. 
    4. Non sono ammissibili le spese relative ad  iniziative  che  si
concretano in aiuti  diretti  alle  imprese  a  copertura  dei  costi
sostenuti dalle medesime per  lo  svolgimento  della  loro  attivita'
commerciale. 
    5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte. 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Intensita' ed ammontare dell'incentivo 
 
    1. Ai sensi all'articolo  14,  comma  35  della  legge  regionale
11/2009, l'intensita' massima dell'incentivo e' pari al 50 per  cento
della spesa ammissibile. 
    2. L'ammontare massimo dell'incentivo e' pari a 300.000,00 euro. 
    3.  Fermi  restando  i  limiti  di  cui  ai  commi 1  e   2,   la
determinazione dell'importo massimo da destinare per le finalita'  di
cui all'articolo e' fissato annualmente  dalla  Giunta  regionale  in
sede di  programmazione  della  gestione  delle  risorse  finanziarie
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo  per  gli  incentivi  alle
imprese previsto dall'articolo 44 della legge regionale 4/2005. 
    4. Gli incentivi concessi per le finalita' di cui  all'articolo 1
del presente regolamento non  sono  cumulabili  con  altri  incentivi
pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi  de  minimis,  ottenuti
per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                             Istruttoria 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per  la  tipologia
di  intervento  richiedendo,  ove   necessario,   la   documentazione
integrativa. 
    2.  La  determinazione   dell'incentivo   spettante   a   ciascun
beneficiario e' effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le
domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili
per l'anno in corso. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1. Le Camere di commercio interessate presentano le  domande  per
accedere agli  incentivi  prima  dell'avvio  dell'iniziativa  cui  si
riferiscono a pena di inammissibilita'. Per avvio dell'iniziativa nel
caso di partecipazione a mostre, rassegne, fiere  ed  esposizioni  si
intende: 
    a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli
stessi  specificata  nell'ordine  di  acquisto  o  in  documentazione
equipollente  ovvero,  ove  tale  specificazione  non  risulti  dalla
predetta documentazione, la data della prima fattura; 
    b) la data di inizio della manifestazione fieristica; 
    c)  la  data  di  inizio  della  fornitura  del   servizio   come
specificata  nel  preventivo,  nel  contratto  o  in   documentazione
equipollente; ove tale  specificazione  non  risulti  dalla  predetta
documentazione, la data della prima fattura. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                    Concessione dei finanziamenti 
 
    1. I finanziamenti sono concessi alle Camere di commercio tramite
la riserva di una quota del Fondo  per  gli  incentivi  alle  imprese
previsto dall'articolo  44  della  legge  regionale  4/2005,  per  le
iniziative di cui all'articolo 1, fissata  annualmente  dalla  Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 8. 
    2. Ai fini  della  concessione  dell'incentivo  sono  considerate
prioritarie  le  iniziative  intraprese  congiuntamente,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7. 
    3.  L'incentivo  e'  concesso  alle  Camere  di   commercio,   in
proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro  di  ciascun
ente camerale  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
presentazione della domanda. 
    4.  Nel  caso  in  cui  le  Camere  di  commercio   intraprendano
iniziative sia in forma  congiunta  che  disgiunta,  la  ripartizione
prevista  al  comma  3  e'  effettuata  con  le  risorse  finanziarie
disponibili dopo la concessione di cui al comma 2. 
    5.  Il  Servizio  promozione  e  internazionalizzazione  comunica
tempestivamente   alle   Camere   di   commercio    la    concessione
dell'incentivo, il termine e le modalita' per la  rendicontazione  ed
il    nominativo    del    responsabile    dell'istruttoria     owero
l'inammissibilita'  dell'incentivo  nei  casi  di  esaurimento  delle
risorse finanziarie. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                     Rendicontazione delle spese 
 
    1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la
presentazione della relativa rendicontazione e' di ventiquattro mesi,
decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della   comunicazione   del
provvedimento di concessione. E consentita la  richiesta  di  proroga
del termine, per una durata massima di sei mesi, ed a condizione  che
sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine di  trenta  giorni  per
provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la
richiesta di proroga del termine a  condizione  che  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    3. La rendicontazione delle iniziative promozionali e' costituita
da una relazione illustrativa delle iniziative  realizzate,  l'elenco
analitico riepilogativo dei  costi  sostenuti  per  la  realizzazione
dell'attivita' con la documentazione giustificativa di  spesa  e  una
relazione dei benefici raggiunti individuati ai sensi dell'articolo 4
ed e' sottoscritta, in caso di iniziative intraprese  congiuntamente,
dal  Presidente  dell'ente  camerale  capofila,  secondo  lo   schema
approvato con decreto del Direttore centrale attivita'  produttive  e
pubblicato sul sito www.regione.fvg.it,  nella  sezione  dedicata  al
settore promozionale. 
    4.  La  relazione  sul   programma,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante,  si  compone  di  una  parte  descrittiva   generale,
comprensiva di una  dichiarazione  attestante  la  regolarita'  della
documentazione presentata, di uno schema di  riepilogo  sui  progetti
realizzati e di schede concernenti i singoli progetti realizzati. 
    5. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine  gia'
impostato in  sede  di  presentazione  a  preventivo  del  programma,
utilizzando, quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei
progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti  che
si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e  quelli  dei
consuntivi. 
    6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario  e
debitamente  quietanzate  con  l'indicazione   delle   modalita'   di
pagamento. 
 
                              Art. 12. 
 
 
            Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti 
 
    1. I finanziamenti sono  erogati  entro  il  termine  di  novanta
giorni   dalla   data   di   ricevimento    della    rendicontazione,
compatibilmente con i limiti del patto di stabilita' e crescita. 
    2. La liquidazione definitiva dell'incentivo avviene a consuntivo
in base alla rendicontazione dettagliata delle  spese  sostenute  per
realizzare i progetti promozionali. A tal fine, l'Amministrazione: 
    a) esamina i risultati conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi
prefissati, applicando gli indicatori e gli standard  precedentemente
individuati; 
    b)  valuta  la  conformita'  dell'attivita'  svolta  rispetto  al
programma approvato; 
    c) esclude le spese non ammesse. 
    3. L'importo da erogare e'  commisurato  all'importo  totale  dei
costi  sostenuti  per  l'attuazione  del   programma   di   attivita'
promozionale  al   netto   dei   ricavi,   quali,   in   particolare,
sponsorizzazioni   di   eventi   e   prodotti,    ricavi    derivanti
dall'erogazione di servizi, e di eventuali altri incentivi  pubblici,
connessi all'attuazione del programma medesimo. 
    4. Gli importi pari o superiori  a  30.000  euro  possono  essere
erogati in via anticipata, in misura non superiore al  40  per  cento
dell'importo concesso, compatibilmente con  i  limiti  del  patto  di
stabilita' e crescita. 
 
           CAPO III - Obblighi dei beneficiari e controlli 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione
dell'iniziativa   e   per    la    presentazione    della    relativa
rendicontazione, le  Camere  di  commercio,  prima  di  procedere  ad
eventuali variazioni nei contenuti e nelle  modalita'  di  esecuzione
delle  iniziative  ammesse  all'incentivo,   chiedono   la   relativa
autorizzazione al Servizio promozione e internazionalizzazione, entro
i limiti di spesa ammessa, ai sensi dell'articolo 5. 
    2.Al fine di assicurare un'adeguata proiezione  delle  Camere  di
commercio  verso  gli  operatori  potenzialmente   interessati   alle
iniziative previste dal presente regolamento, le Camere medesime sono
tenute  a  valorizzare  la  conoscenza  dei  progetti  previsti   dal
programma  di  attivita'  promozionale,   prevedendo   un'azione   di
presentazione pubblica delle azioni programmate. 
    3. Le Camere di commercio comunicano all'Unione europea,  per  il
tramite dell'Amministrazione regionale, l'attuazione delle  eventuali
misure  di  incentivo   alle   imprese   ricomprese   nei   programmi
promozionali,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale di' esenzione  per  categoria),
pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L  n.  214
del 9 agosto  2008,  ai  fini  del  rispetto  degli  adempimenti  ivi
previsti. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1.  Ai  sensi  dell'articolo  44  della  legge  regionale  7/2000
l'Amministrazione regionale effettua presso le  Camere  di  commercio
controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
    3. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal
presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo  vigente  dei
medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
    Art. 16. 
    Norme transitorie 
    l. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3,  comma  1  ed  in
sede di prima applicazione del presente  regolamento,  le  Camere  di
commercio presentano alla Direzione  centrale  attivita'  produttive,
Servizio promozione e internazionalizzazione,  anche  con  iniziativa
congiunta,  la  domanda  contenente   il   programma   di   attivita'
promozionale per il 2010, secondo le modalita' previste dall'articolo
3 ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente regolamento. 
    2. Le domande eventualmente presentate per le medesime  finalita'
di cui all'articolo i presentate prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento sono fatte salve a tutti gli effetti e,  se  del
caso, opportunamente integrate. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. ll presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    Allegato A (Riferito all'art. 2, c. 2) 
    72.20 Fornitura di software e consulenza informatica 
    72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica 
    73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel  campo  delle
scienze naturali e dell'ingegneria 
    7412,2 Attivita' delle societa' di certificazione dei bilanci 
    74.20 Attivita' in materia  di  architettura,  in  ingegneria  ed
altre attivita' tecniche 74.30 Collaudi e analisi tecniche 
    74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione 
    74.82 Attivita' di imballaggio, confezionamento 
    90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
    90.00.2 Smaltimento e  depurazione  delle  acque  di  scarico  ed
attivita' affini 
    93.01.1 Servizi di lavanderia 
 
                  VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI