Allegato Regolamento in materia di incentivi a favore delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura per la promozione all'estero di attivita' di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia CAPO I - Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'articolo 14, commi 34, 35 e 36 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a favore delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura della Regione, di seguito Camere di commercio che, tramite le proprie articolazioni funzionali, svolgano attivita' di promozione all'estero del sistema produttivo regionale e delle sue vocazioni specifiche, attraverso attivita' di commercializzazione e marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia che valorizzino la qualita' delle produzioni e dei comparti locali. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Le Camere di commercio beneficiano dei contributi finalizzati all'attuazione delle specifiche iniziative richiamate all'articolo 1, per favorire le imprese di cui al comma 2, con sede o almeno un'unita' operativa nel territorio regionale. 2. Beneficiano delle iniziative attuate dalle Camere di commercio attraverso le proprie articolazioni funzionali, le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonche' di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di' microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000). CAPO II - Procedimento contributivo Art. 3. Presentazione delle domande 1. Le Camere di commercio presentano, anche con iniziativa congiunta, domanda per accedere agli incentivi alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data apposta dall'ufficio competente a ricevere la domanda. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data di' spedizione indicata nel timbro postale, purche' la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. La domanda deve essere corredata da un programma di attivita' promozionale costituito: a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei risultati attesi sui singoli progetti; b) da una scheda descrittiva di ogni singolo progetto, che illustri in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attivita' produttive e pubblicato sui sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore promozionale; c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni proposte. 4. I progetti sono redatti riunendo le azioni promozionali da svolgere per aree progettuali omogenee, come definite dall'articolo 6. 5. Il programma contiene un'analisi dei benefici attesi ed individua gli indicatori e gli standard di successo da applicare consuntivamente, al fine di misurare i risultati dei progetti, facendo ricorso, ove possibile, ad indicatori di tipo valutativo, come meglio precisato all'articolo 4. 6. Per essere ritenuto ammissibile all'incentivo, il programma promozionale deve: a) avere validita' tecnico-economica; b) essere composto da azioni che siano destinate a favorire la conoscenza all'estero del sistema produttivo regionale e non prevedere azioni volte al diretto sostegno delle vendite; c) riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale. 7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente, la domanda di cui al comma 1 individua l'ente camerale capofila destinatario dell'incentivo ed e' sottoscritta dai presidenti delle Camere di commercio interessate. 8. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2 puo' presentare una sola domanda singolarmente o congiuntamente. Nel caso in cui un ente camerale presenti piu' domande, verra' presa in considerazione unicamente la domanda presentata congiuntamente ovvero la domanda presentata per prima. Art. 4. Risultati attesi 1. Il programma promozionale di cui all'articolo 3, comma 3, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalita' di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. 2. Si intendono per a) indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti; b) valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto; c) valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto. 3. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, e, in generale, alla valutazione dei risultati, deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire all'Amministrazione regionale di effettuare le opportune verifiche. Art. 5. Variazioni al programma annuale di attivita' 1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. 2. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative. 3. Le variazioni o integrazioni al programma di attivita' gia' presentato sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata. Tali variazioni o integrazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. Il programma di attivita' promozionale puo' essere aggiornato o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima del loro avvio e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5. Eventuali integrazioni o modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione, fatti salvi eventi la cui non programmabilita' dovra' essere giustificata con una relazione dettagliata e motivata. Art. 6. Spese ammissibili 1. In particolare, per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, sono ammissibili le seguenti spese: a) tassa di iscrizione; b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita; c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio. 2. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese: a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione; b) pubblicita' concernente il programma di promozione; c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i le iniziative di cui al comma 1; d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri. 3. Sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo. 4. Non sono ammissibili le spese relative ad iniziative che si concretano in aiuti diretti alle imprese a copertura dei costi sostenuti dalle medesime per lo svolgimento della loro attivita' commerciale. 5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte. Art. 7. Intensita' ed ammontare dell'incentivo 1. Ai sensi all'articolo 14, comma 35 della legge regionale 11/2009, l'intensita' massima dell'incentivo e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile. 2. L'ammontare massimo dell'incentivo e' pari a 300.000,00 euro. 3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione dell'importo massimo da destinare per le finalita' di cui all'articolo e' fissato annualmente dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge regionale 4/2005. 4. Gli incentivi concessi per le finalita' di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 8. Istruttoria 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di intervento richiedendo, ove necessario, la documentazione integrativa. 2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun beneficiario e' effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso. Art. 9. Avvio dell'iniziativa 1. Le Camere di commercio interessate presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono a pena di inammissibilita'. Per avvio dell'iniziativa nel caso di partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura; b) la data di inizio della manifestazione fieristica; c) la data di inizio della fornitura del servizio come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. Art. 10. Concessione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono concessi alle Camere di commercio tramite la riserva di una quota del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge regionale 4/2005, per le iniziative di cui all'articolo 1, fissata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8. 2. Ai fini della concessione dell'incentivo sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7. 3. L'incentivo e' concesso alle Camere di commercio, in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro di ciascun ente camerale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. 4. Nel caso in cui le Camere di commercio intraprendano iniziative sia in forma congiunta che disgiunta, la ripartizione prevista al comma 3 e' effettuata con le risorse finanziarie disponibili dopo la concessione di cui al comma 2. 5. Il Servizio promozione e internazionalizzazione comunica tempestivamente alle Camere di commercio la concessione dell'incentivo, il termine e le modalita' per la rendicontazione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria owero l'inammissibilita' dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie. Art. 11. Rendicontazione delle spese 1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione e' di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. E consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. La rendicontazione delle iniziative promozionali e' costituita da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, l'elenco analitico riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attivita' con la documentazione giustificativa di spesa e una relazione dei benefici raggiunti individuati ai sensi dell'articolo 4 ed e' sottoscritta, in caso di iniziative intraprese congiuntamente, dal Presidente dell'ente camerale capofila, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attivita' produttive e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore promozionale. 4. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarita' della documentazione presentata, di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati e di schede concernenti i singoli progetti realizzati. 5. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. 6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalita' di pagamento. Art. 12. Liquidazione ed erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilita' e crescita. 2. La liquidazione definitiva dell'incentivo avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, l'Amministrazione: a) esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati; b) valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato; c) esclude le spese non ammesse. 3. L'importo da erogare e' commisurato all'importo totale dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di attivita' promozionale al netto dei ricavi, quali, in particolare, sponsorizzazioni di eventi e prodotti, ricavi derivanti dall'erogazione di servizi, e di eventuali altri incentivi pubblici, connessi all'attuazione del programma medesimo. 4. Gli importi pari o superiori a 30.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, compatibilmente con i limiti del patto di stabilita' e crescita. CAPO III - Obblighi dei beneficiari e controlli Art. 13. Obblighi dei beneficiari 1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, le Camere di commercio, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse all'incentivo, chiedono la relativa autorizzazione al Servizio promozione e internazionalizzazione, entro i limiti di spesa ammessa, ai sensi dell'articolo 5. 2.Al fine di assicurare un'adeguata proiezione delle Camere di commercio verso gli operatori potenzialmente interessati alle iniziative previste dal presente regolamento, le Camere medesime sono tenute a valorizzare la conoscenza dei progetti previsti dal programma di attivita' promozionale, prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni programmate. 3. Le Camere di commercio comunicano all'Unione europea, per il tramite dell'Amministrazione regionale, l'attuazione delle eventuali misure di incentivo alle imprese ricomprese nei programmi promozionali, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di' esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti. Art. 14. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale effettua presso le Camere di commercio controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale. Art. 15. Rinvio dinamico 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. 2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. 3. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 16. Norme transitorie l. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, le Camere di commercio presentano alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione, anche con iniziativa congiunta, la domanda contenente il programma di attivita' promozionale per il 2010, secondo le modalita' previste dall'articolo 3 ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le domande eventualmente presentate per le medesime finalita' di cui all'articolo i presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve a tutti gli effetti e, se del caso, opportunamente integrate. Art. 17. Entrata in vigore 1. ll presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Allegato A (Riferito all'art. 2, c. 2) 72.20 Fornitura di software e consulenza informatica 72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica 73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 7412,2 Attivita' delle societa' di certificazione dei bilanci 74.20 Attivita' in materia di architettura, in ingegneria ed altre attivita' tecniche 74.30 Collaudi e analisi tecniche 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione 74.82 Attivita' di imballaggio, confezionamento 90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini 93.01.1 Servizi di lavanderia VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI