Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l'esodo giuliano-dalmata- istriano, la discussione e l'approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi. 2. Alle attivita' relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.