Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Ai fini della  presente  legge,  per  memoria  si  intende  il
ricordo  attivo  di  fatti  e  avvenimenti   che   hanno   fortemente
contrassegnato il Novecento: l'avvento e la  caduta  della  dittatura
fascista, la Resistenza  e  la  Liberazione,  la  deportazione  e  lo
sterminio nei campi di concentramento  nazisti  e  fascisti,  l'esodo
giuliano-dalmata- istriano, la  discussione  e  l'approvazione  della
Costituzione, il terrorismo e le stragi. 
    2. Alle attivita' relative a fatti ed avvenimenti  ed  alla  loro
ricostruzione storica si accompagnano le iniziative  per  il  ricordo
dei protagonisti e delle vittime.