Art. 4 Modalita' di erogazione dei contributi 1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attivita' di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando puo' prevedere anche la possibilita' di erogazione del contributo secondo modalita' differenziate in relazione alla tipologia di attivita'. 2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attivita' svolte in attuazione della presente legge.