Art. 3 Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 1. Nel comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992, come sostituito dall'art. 42 della legge provinciale n. 23 del 2007, le parole: «I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che presentano la denuncia di inizio attivita' prevista dall'art. 3».