Art. 3 
 
  Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 
 
    1. Nel comma 7 dell'art. 6 della  legge  provinciale  n.  12  del
1992, come sostituito dall'art. 42 della legge provinciale n. 23  del
2007,  le  parole:  «I   soggetti   abilitati   all'esercizio   delle
professioni turistiche di  cui  all'art.  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I soggetti che presentano la denuncia di inizio  attivita'
prevista dall'art. 3».