Art. 4 
 
  Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 
 
    1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 14 della legge provinciale n. 12
del 1992, come modificato dall'art. 42 della legge provinciale n.  23
del 2007, e' inserito il seguente: 
      «1-bis 1. L'esercizio dell'attivita' di assistente  di  turismo
equestre in mancanza della copertura assicurativa prevista  dall'art.
3, comma 4-bis, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 200 a 500 euro.»