Art. 4 Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992, come modificato dall'art. 42 della legge provinciale n. 23 del 2007, e' inserito il seguente: «1-bis 1. L'esercizio dell'attivita' di assistente di turismo equestre in mancanza della copertura assicurativa prevista dall'art. 3, comma 4-bis, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro.»