Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1.  Le  modificazioni  apportate  da  questa  legge  alla   legge
provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla  data  di  entrata  in
vigore delle modificazioni apportate alla medesima legge dall'art. 42
della legge provinciale n. 23 del 2007. 
    2. Gli assistenti di turismo equestre  che  hanno  presentato  la
denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  della
legge provinciale n. 12 del 1992, sono tenuti ad adeguarsi  a  quanto
previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore di questa legge. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia. 
      Trento, 17 dicembre 2009 
 
                               DELLAI