Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni apportate alla medesima legge dall'art. 42 della legge provinciale n. 23 del 2007. 2. Gli assistenti di turismo equestre che hanno presentato la denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1992, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 17 dicembre 2009 DELLAI