Art. 14 
 
      Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 
              del 2004 sulla permanenza dell'esercizio 
 
    1. L'articolo  17  della  legge  regionale  n.  16  del  2004  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art.  17   (Durata   dell'esercizio   dell'attivita'   ricettiva
alberghiera ed  extralberghiera).  ─  1.  L'esercizio  dell'attivita'
ricettiva  alberghiera,  all'aria  aperta   ed   extralberghiera   ha
carattere  permanente,  salvo  il  verificarsi  di   una   causa   di
sospensione, decadenza, divieto o cessazione.".