Art. 14 Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio 1. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Durata dell'esercizio dell'attivita' ricettiva alberghiera ed extralberghiera). ─ 1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.".