Art. 6 
 
        Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 
        del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive 
 
    1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge  regionale  n.  16  del
2004 le  parole  "in  possesso  della  regolare  autorizzazione,  ove
prevista"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  regola  con   gli
adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato". 
    2. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge  regionale  n.  16  del
2004 le  parole  "28  giugno  1994,  n.  26  (Norme  per  l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo  rurale  ed  interventi  per  la  loro
promozione - Abrogazione della  L.R.  11  marzo  1987,  n.  8)"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "31  marzo  2009,  n.   4   (Disciplina
dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole)".