Art. 6 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive 1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista" sono sostituite dalle seguenti: "in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato". 2. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole)".