Art. 3 Compiti della giunta regionale 1. La giunta regionale in qualita' di organo dell'Autorita' di bacino: a) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalita' per la elaborazione e l'adozione dei piani di bacino; b) elabora criteri per il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino; c) nomina il segretario generale ed i componenti del comitato tecnico di bacino; d) individua le strutture regionali e le strutture provinciali ai sensi dell'art. 8, comma 2; e) definisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere; f) definisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale; g) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera d); h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione della presente legge.