Art. 3 
 
                   Compiti della giunta regionale 
 
    1. La giunta regionale in qualita' di  organo  dell'Autorita'  di
bacino: 
      a) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalita'  per
la  elaborazione e l'adozione dei piani di bacino; 
      b) elabora criteri  per  il  coordinamento  e  la  verifica  di
efficacia dei piani di bacino; 
      c) nomina il segretario generale ed i componenti  del  comitato
tecnico di bacino; 
      d) individua le strutture regionali e le strutture  provinciali
ai sensi dell'art. 8, comma 2; 
      e) definisce  i  criteri  e  le  direttive  vincolanti  per  la
organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia  idraulica
e di quello per la manutenzione delle opere; 
      f) definisce  i  criteri  e  le  direttive  vincolanti  per  il
rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni per  lo
svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e  difesa  del
territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque
nei bacini idrografici di rilievo regionale; 
      g) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del
parere di compatibilita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera d); 
      h) definisce criteri ed indirizzi  anche  procedurali  ai  fini
dell'applicazione della presente legge.