Art. 6 
 
                     Funzionamento del comitato 
 
    1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. 
    2. Le sedute del comitato sono valide con la  presenza  di  meta'
piu' uno dei membri in carica. 
    3. Il comitato delibera a maggioranza; le astensioni  equivalgono
a voto negativo e in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
    4. Il parere, qualora sia adottato con  il  dissenso  espresso  e
argomentato di uno o piu' degli  esperti,  deve  essere  congruamente
motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. 
    5. Svolge le funzioni di segretario del comitato  un  funzionario
regionale ed i relatori sono scelti  tra  i  funzionari  regionali  o
provinciali  assegnatari  della  pratica  sottoposta  all'esame   del
comitato. 
    6. Il presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza
diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria
della pratica, i direttori generali e  i  dirigenti  delle  strutture
regionali e provinciali interessate  nonche'  esperti,  in  relazione
alla specificita'  degli  argomenti  trattati.  Il  presidente  puo',
altresi', invitare i rappresentanti degli enti locali interessati. 
    7. Agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4
giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi  ai  componenti  di
collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche
alla legge regionale 28 giugno 1994, n.  28  (Disciplina  degli  enti
strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile  1995,  n.
20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento  in  sanita'
per l'ammodernamento del patrimonio  immobiliare  e  tecnologico))  e
successive modifiche ed integrazioni ed e'  corrisposto  il  compenso
previsto nella tabella C della stessa.