Art. 14 
 
                         Segretario generale 
 
    1. Il segretario generale  costituisce  il  vertice  dell'assetto
organizzativo e direzionale della giunta  regionale,  gerarchicamente
sovraordinato ai direttori generali. E' responsabile  dell'attuazione
integrata e  coordinata  degli  indirizzi  politici,  della  qualita'
dell'azione amministrativa,  dell'efficienza  della  gestione  e  del
funzionamento complessivo delle strutture dell'ente. 
    2. Il segretario generale: 
      a)  supporta  la   definizione   delle   strategie   dell'ente,
organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi di governo e i
direttori generali in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi
e risorse; 
      b) coordina il processo generale di  programmazione  gestionale
dell'ente,  assicurandone  lo  svolgimento,   la   revisione   e   il
consolidamento nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti; 
      c) vigila  sull'attuazione  dei  piani,  dei  programmi  e  dei
progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio  e
il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle  funzioni  e
delle metodologie di controllo strategico e di gestione, individuando
eventuali azioni correttive di concerto con i direttori generali; 
      d) promuove la  definizione  di  regole  e  linee  di  condotta
uniformi tra dipartimenti  e  direzioni  centrali  e  ne  sovrintende
l'effettiva applicazione; coordina e supporta l'azione dei  direttori
generali. 
    Interviene per risolvere problemi e  conflitti  di  competenza  e
superare le inerzie del sistema; 
      e) propone alla giunta ipotesi  di  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo complessivo e dell' assetto interno ai  dipartimenti  e
alle direzioni ai sensi dell'art. 21, nonche' ipotesi di  nomina  dei
dirigenti generali e dei dirigenti presentate dai direttori  generali
interessati; 
      f) cura, in particolare, l'organizzazione,  la  gestione  e  la
formazione delle risorse umane, in attuazione degli  indirizzi  della
giunta, definisce la proposta di  organico  regionale  e  presidia  i
processi di mobilita' generale; 
      g) e' responsabile del  corretto  ed  efficiente  funzionamento
delle strutture direttamente dipendenti  dalla  segreteria  generale,
impartisce direttive  e  ne  controlla  la  gestione  e  i  risultati
esercitando le funzioni di cui all'art. 15; 
      h) coordina le attivita' connesse al funzionamento della giunta
e il raccordo organizzativo con il consiglio  regionale  -  Assemblea
legislativa della Liguria e promuove, tramite il coordinamento  delle
attivita' delle direzioni centrali e dei dipartimenti,  le  relazioni
con  aziende  ed  enti  esterni  al  fine  di  assicurare   modalita'
appropriate di pianificazione, relazione e controllo; 
      i) partecipa con diritto di parola  alle  sedute  della  giunta
regionale e del comitato della programmazione e puo' fare  constatare
a verbale il proprio motivato parere; 
      j) fissa i limiti entro cui possono essere esercitati i  poteri
di spesa e di acquisizione  delle  entrate  da  parte  dei  direttori
generali; 
      k) presiede il comitato di direzione e il nucleo di valutazione
dell'ente; 
      l) su incarico del presidente della giunta,  puo'  assumere  la
responsabilita' diretta di funzioni o progetti specifici.