Art. 23 
 
             Accesso alla dirigenza a tempo determinato 
 
    1. La giunta regionale, su proposta del segretario generale,  con
scelta diretta motivata in relazione alla professionalita'  richiesta
per  l'espletamento  dell'incarico  da   conferire,   puo'   altresi'
deliberare contratti a tempo determinato di durata sino a cinque anni
rinnovabili anche senza interruzione  del  rapporto  di  lavoro,  nei
limiti del 20  per  cento  della  dotazione  organica  dei  dirigenti
arrotondato all'unita' superiore, con: 
      a) dipendenti dell'amministrazione regionale  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in  possesso  dei  requisiti
per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza; 
      b)  persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale in possesso di diploma di laurea  magistrale  ai  sensi
dell'ordinamento  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge o  di  diploma  di  laurea  ai  sensi  del  previgente
ordinamento, che per almeno un quinquennio abbiano  svolto  attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con  esperienza  acquisita  in  funzioni   dirigenziali   o   abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale
e   scientifica   desumibile    dalla    formazione    universitaria,
post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete
esperienze di lavoro o abbiano svolto  attivita'  nei  settori  della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei  ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. 
    2.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed  accessorio  dei
dirigenti con contratto a tempo determinato e'  quello  previsto  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro  dell'area  della  dirigenza
del  comparto  Regioni-Autonomie  locali.  Il  trattamento  economico
fondamentale puo' essere integrato  da  una  somma  commisurata  alla
specifica   qualificazione   professionale,   tenendo   conto   della
temporaneita' del rapporto e dei  valori  di  mercato  per  posizioni
equivalenti. 
    3. Per il periodo di durata dell'incarico di cui al  comma  1,  i
dipendenti della giunta regionale con rapporto di lavoro  subordinato
a tempo indeterminato sono collocati in aspettativa senza assegni. Il
periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del   trattamento   di
quiescenza,  di  previdenza  e  dell'anzianita'  di  servizio   nella
qualifica di dirigente. 
    4. La Regione garantisce pari opportunita'  tra  uomini  e  donne
nell'accesso, nello sviluppo professionale e  nel  trattamento  della
dirigenza.