Art. 27 
 
                      Procedure di valutazione 
 
    1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e  la
valutazione sono effettuate secondo criteri e modalita' definiti  con
provvedimento della giunta regionale: 
      a) dai direttori generali  in  stretta  collaborazione  con  il
nucleo di valutazione di cui  all'art.  28,  con  il  supporto  della
struttura competente, per i dirigenti; 
      b)  dalla  giunta  regionale  che  si  avvale  del  nucleo   di
valutazione,  limitatamente  a  esperti  esterni  per  il  segretario
generale e nella sua integrita' per i direttori generali. 
    2. Le strutture che svolgono funzioni  di  verifica  e  controllo
interno operano in posizione di autonomia rispetto alle  direzioni  e
ai  dipartimenti,  dipendono  sotto  il  profilo  organizzativo   dal
segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli
organi di direzione politica.