Art. 28 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione e' composto dal  segretario  generale
della giunta regionale e da due esperti in possesso di  comprovata  e
pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione  dei
risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal  fine
la giunta puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o
privati. 
    2.  Non  possono  essere  nominati  componenti  del   nucleo   di
valutazione  coloro  che  rivestano  incarichi  pubblici  elettivi  o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di  consulenza  con
le predette organizzazioni, ne' persone che abbiano rivestito  simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre  anni
precedenti la designazione. 
    3. Il nucleo di valutazione e' nominato  dalla  giunta  regionale
per due anni ed e' rinnovabile.