Art. 29 Formazione del personale 1. La formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente al fine di valorizzare le qualita' e le attitudini individuali e favorire percorsi di crescita per un qualificato svolgimento dell'attivita' amministrativa. 2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonche' di esperti nelle discipline interessate. 3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e sviluppo delle competenze organizzative e decisionali dei dirigenti, tramite l'approfondimento di conoscenze e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, anche prevedendo lo scambio di esperienze con altre realta' pubbliche similari con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale e internazionale. 4. La progettazione delle iniziative formative deve uniformarsi ai principi delle pari opportunita' e delle azioni positive.