Art. 10 
 
              Norme transitorie e di prima applicazione 
 
    1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge la giunta regionale approva: 
      a) le direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e  le
modalita' di funzionamento del centro regionale trapianti; 
      b)  l'adesione  al  centro  interregionale  di  riferimento   e
l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera  universitaria
S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative; 
      c) la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti; 
      d) la nomina del comitato regionale dei trapianti. 
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di   approvazione   dei
provvedimenti di cui al comma 1, l'Azienda ospedaliera  universitaria
S. Martino: 
      a) costituisce il Dipartimento trapianti d'organo; 
      b) stipula  le  convenzioni  con  le  altre  Aziende  sanitarie
regionali in materia di trapianti; 
      c) approva il regolamento di cui all'art. 4, comma 3. 
    Entro lo stesso  termine  il  comitato  regionale  dei  trapianti
approva il regolamento di cui all'art. 8, comma 3. 
    3. Fino a centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della 
    presente legge e, comunque,  fino  all'avvio  del  nuovo  modello
organizzativo, gli organismi di cui alla legge regionale 23  novembre
1995, n. 54 (Norme in materia di attivita' di  prelievo  e  trapianto
d'organo) continuano ad esercitare le loro funzioni. 
    4. In deroga all'art. 41,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
41/2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine  di  garantire
la continuita' e l'alta  professionalita'  raggiunta  nella  gestione
delle funzioni relative ai trapianti, anche a seguito dell'avvio  del
nuovo sistema organizzativo, la direzione del Dipartimento  trapianti
d'organo, di cui all'art. 3, comma 2, e' attribuita al direttore  del
Dipartimento costituito ai sensi della legge regionale n. 54/1995, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge.