Art. 6 
 
             Coordinatore del centro regionale trapianti 
 
    1. Il centro regionale trapianti e' coordinato  da  un  dirigente
medico, nominato dalla giunta regionale, su  proposta  dei  direttori
generali delle Aziende  sanitarie,  per  la  durata  di  cinque  anni
rinnovabili  alla  scadenza,  tra  i  medici  che  abbiano  acquisito
esperienza nel settore dei trapianti. 
    2. Il coordinatore regionale e' coadiuvato, nello svolgimento dei
propri compiti, dal comitato regionale dei trapianti di cui  all'art.
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