Art. 3 Gestione della riserva dell'Adelasia 1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia e' affidata alla provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attivita' o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilita' dell'ente gestore. 2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonche' la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso: a) l'elaborazione e l'adozione del piano di gestione di cui all'art. 4; b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'art. 5, comma 2; c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalita' dell'area protetta; d) la redazione della relazione annuale prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni; e) l'attuazione delle direttive impartite dalla regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrita' del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni; f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorita' giudiziaria ordinaria ed amministrativa. 3. In qualita' di ente gestore della riserva, la provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli. 4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.