Art. 3 
 
                Gestione della riserva dell'Adelasia 
 
    1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia  e'
affidata  alla  provincia  di  Savona,  di  seguito  denominata  ente
gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il  comune  di
Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di  intesa  previste  nella
presente legge, sia attraverso eventuali accordi  aventi  ad  oggetto
settori di attivita' o specifici interventi, ferma restando  in  tali
casi la responsabilita' dell'ente gestore. 
    2. L'ente gestore provvede ad  assicurare  la  conservazione,  la
valorizzazione,  la  conoscenza  nonche'  la  fruizione  dei   valori
naturalistici,  paesaggistici  e  storico  culturali  della   riserva
attraverso: 
      a) l'elaborazione e l'adozione del piano  di  gestione  di  cui
all'art. 4; 
      b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art.  25  della
legge regionale n. 12/1995 e successive  modifiche  ed  integrazioni,
secondo quanto previsto nell'art. 5, comma 2; 
      c)  la  promozione  di  azioni  e  l'attuazione  di  interventi
necessari per conseguire le finalita' dell'area protetta; 
      d) la redazione della relazione annuale prevista  dall'art.  29
della  legge  regionale  n.  12/1995  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
      e) l'attuazione delle direttive impartite  dalla  regione,  con
particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrita' del
sistema regionale delle aree protette di cui  all'art.  4,  comma  5,
della  legge  regionale  n.  12/1995  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
      f) lo svolgimento di tutti  gli  altri  compiti  amministrativi
attribuiti agli enti di gestione  delle  aree  protette  dalla  legge
regionale n. 12/1995 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con
particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla
vigilanza, all'adozione dei provvedimenti  sanzionatori,  ai  ricorsi
all'autorita' giudiziaria ordinaria ed amministrativa. 
    3. In qualita' di ente gestore della riserva, la provincia  resta
comunque soggetta all'osservanza  delle  disposizioni  relative  agli
enti  locali  per  quanto  attiene  all'ordinamento   finanziario   e
contabile, al regime fiscale ed ai controlli. 
    4. Nei confronti  del  suddetto  ente  gestore  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, della  legge  regionale  n.
12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.