Art. 5 
 
        Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia 
 
    1. Fermi restando i  divieti  di  cui  all'art.  42  della  legge
regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed  integrazioni  nonche'
le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di  tutela
dell'ambiente, della biodiversita', della flora e della fauna,  nella
riserva naturale dell'Adelasia e' vietato: 
      a)  eseguire  interventi  edilizi  eccedenti  la   manutenzione
straordinaria degli edifici, degli impianti  e  delle  infrastrutture
esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel piano di gestione  per
la realizzazione  e  l'adeguamento  di  strutture  necessarie  per  i
compiti  istituzionali  dell'ente  gestore,  per  la  fruizione,  per
l'esercizio delle attivita' agricole e  forestali,  per  lo  sviluppo
delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di
pubblica utilita'; 
      b)  aprire  nuove  strade   e   sentieri   ovvero   prolungare,
rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al
di fuori  delle  previsioni  contenute  nel  piano  di  gestione;  e'
comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture  necessarie
per le attivita'  selvicolturali  debitamente  autorizzate  ai  sensi
della legislazione vigente in materia; 
      c) eseguire movimenti di  terreno  o  interventi  di  messa  in
sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o
derivanti dalla sua attuazione, ovvero  di  quanto  connesso  con  lo
svolgimento delle attivita' agricole; 
      d) accendere fuochi liberi all'aperto al di  fuori  delle  aree
appositamente attrezzate  e  segnalate,  ferma  restando  nell'ambito
delle attivita'  agricole  e  silvicole  la  disciplina  vigente  per
l'abbruciamento dei residui vegetali; 
      e) abbandonare rifiuti; 
      f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che  possano
alterare l'equilibrio naturale; 
      g) catturare, uccidere,  disturbare  le  specie  animali;  sono
ammessi gli interventi tecnici  di  riequilibrio  faunistico  di  cui
all'art. 43 della legge regionale n. 12/1995 e  successive  modifiche
ed integrazioni; 
      h)  raccogliere  o  danneggiare  specie  vegetali  o  asportare
minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore puo' autorizzare la
raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantita',  modalita'
di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione
delle conoscenze cosi' ottenute; 
      i)  transitare  fuori  dalle  strade  carrozzabili  con   mezzi
motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge  regionale
18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina  della  circolazione
fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria); 
      j) svolgere attivita' ludiche e sportive  incompatibili  con  i
divieti di cui alle  lettere  g)  e  h)  o,  comunque,  in  grado  di
compromettere, per le loro modalita' di svolgimento ed in assenza  di
disposizioni emanate dall'ente gestore,  le  qualita'  ambientali,  i
soprassuoli boschivi, la stabilita'  dei  versanti,  le  sistemazioni
agrarie, l'agibilita' dei percorsi; 
      k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte  per  la
fruizione e la conoscenza della riserva. 
    2. L' ente gestore puo' integrare mediante appositi  regolamenti,
approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale  n.  12/1995  e
successive modifiche ed integrazioni, la normativa  di  tutela  della
riserva naturale, con particolare riferimento  alla  fruizione,  agli
interventi    forestali,    agli    interventi    di     riequilibrio
naturalistico-ambientale,  previa  acquisizione  del   parere   della
Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.