Art. 5 Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia 1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonche' le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversita', della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia e' vietato: a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel piano di gestione per la realizzazione e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attivita' agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilita'; b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel piano di gestione; e' comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attivita' selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia; c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attivita' agricole; d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attivita' agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali; e) abbandonare rifiuti; f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico di cui all'art. 43 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni; h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore puo' autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantita', modalita' di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze cosi' ottenute; i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria); j) svolgere attivita' ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalita' di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualita' ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilita' dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilita' dei percorsi; k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva. 2. L' ente gestore puo' integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.