Art. 10 
 
                            Norme finali 
 
    1. Le attivita' di cui alla presente legge rientrano nel  sistema
dei servizi di protezione sociale di  cui  alla  legge  regionale  24
maggio 2006, n. 12  (Promozione  del  sistema  integrato  di  servizi
sociali e socio-sanitari). 
    2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale  n.  12/2006  e'
soppresso. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. 
      Genova, 15 febbraio 2010 
 
                              BURLANDO