Art. 10 Norme finali 1. Le attivita' di cui alla presente legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari). 2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 12/2006 e' soppresso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 15 febbraio 2010 BURLANDO