Art. 2 Contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell'usura 1. La regione integra con un proprio contributo i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla regione Liguria entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La domanda deve comunque contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro ventiquattro mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra. 4. Il contributo e' concesso con decreto dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ripartendo la disponibilita' finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entita' originaria del fondo. 5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso. 6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi e' effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo di cui al comma 7. 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Confidi beneficiari hanno l'obbligo di presentare alla giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.