Art. 3 Fondo regionale 1. La regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarieta' alle vittime del reato di usura. 2. La gestione del Fondo e' curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio. 3. Il Fondo regionale e' ripartito in due quote. La prima quota e' destinata a finanziare misure a sostegno delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato. La seconda quota e' destinata a finanziare i seguenti settori di intervento: a) interventi integrativi, ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 2, a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati «Confidi», operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali anti-usura disciplinati dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni e delle associazioni e fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della medesima legge; b) ulteriori iniziative finalizzate all'accesso al credito, nell'ambito delle finalita' di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso l'erogazione di contributi a favore di enti locali, anche in forma associata.