Art. 3 
 
                           Fondo regionale 
 
    1. La regione istituisce il Fondo regionale  di  prevenzione  del
fenomeno dell'usura e di  solidarieta'  alle  vittime  del  reato  di
usura. 
    2. La gestione del Fondo  e'  curata  dalla  struttura  regionale
competente in materia di bilancio. 
    3. Il Fondo regionale e' ripartito in due quote. La  prima  quota
e' destinata a finanziare misure a sostegno delle vittime  del  reato
di usura a titolo di indennizzo  dei  danni  subiti  a  causa  ed  in
conseguenza del reato. La seconda quota e' destinata a  finanziare  i
seguenti settori di intervento: 
    a) interventi integrativi, ulteriori rispetto  a  quelli  di  cui
all'art.  2,  a  favore  dei  consorzi  o  cooperative  di   garanzia
collettiva  fidi,  denominati  «Confidi»,  operanti  sul   territorio
regionale e  che  abbiano  costituito  i  fondi  speciali  anti-usura
disciplinati dall'art. 15,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  n.
108/1996  e  successive  modificazioni   e   integrazioni   e   delle
associazioni  e  fondazioni,  operanti  sul  territorio  regionale  e
iscritte nell'apposito elenco tenuto dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della medesima legge; 
    b)  ulteriori  iniziative  finalizzate  all'accesso  al  credito,
nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  alla  legge  n.  108/1996   e
successive modificazioni e integrazioni, attraverso  l'erogazione  di
contributi a favore di enti locali, anche in forma associata.