Art. 4 
 
                   Finanziamento degli interventi 
 
    1. In  riferimento  all'art.  3,  comma  3,  la  regione  Liguria
corrisponde una somma, a titolo di indennizzo dei danni subiti,  alle
persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale. 
    2. In  riferimento  all'art.  3,  comma  4,  la  regione  Liguria
finanzia i seguenti interventi: 
    a) attivita' di prestazione di garanzia a copertura  della  parte
del finanziamento non  garantita  a  norma  dell'art.  15,  comma  2,
lettera a), della legge n.  108/1996  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b) attivita' di prestazione di garanzia a copertura  della  parte
del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 6,  della
legge n. 108/1996; 
    c) attivita' svolte da enti locali, anche in forma associata, che
sostengono la costituzione e  l'incremento  con  proprie  risorse  di
fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di
una rete di supporto a favore  delle  piccole  e  medie  imprese  con
difficolta' di accesso al credito. 
    3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo  di  devolvere  le  somme
ricevute  a  favore  dei  soggetti  e  per  le  specifiche  finalita'
indicate.