Art. 4 Finanziamento degli interventi 1. In riferimento all'art. 3, comma 3, la regione Liguria corrisponde una somma, a titolo di indennizzo dei danni subiti, alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale. 2. In riferimento all'art. 3, comma 4, la regione Liguria finanzia i seguenti interventi: a) attivita' di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) attivita' di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 6, della legge n. 108/1996; c) attivita' svolte da enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficolta' di accesso al credito. 3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalita' indicate.