Art. 5 Ripartizione del Fondo 1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'art. 3 e' determinata ogni tre anni con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio. 2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 3, comma 4. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge e' ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.