Art. 5 
 
                       Ripartizione del Fondo 
 
    1. La percentuale delle due quote  del  Fondo  regionale  di  cui
all'art. 3 e' determinata ogni tre anni  con  delibera  della  giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
bilancio. 
    2. La seconda  quota  del  Fondo  regionale,  in  sede  di  prima
applicazione della presente legge, e' ripartita tra gli enti  ammessi
al contributo ai sensi dell'art. 3, comma 4. A decorrere dal  secondo
anno di applicazione della presente legge e' ripartita in proporzione
alle somme utilizzate nell'anno precedente.