Art. 6 
 
           Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura 
         e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito 
 
    1. Entro, sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' istituito l'osservatorio  regionale  sui  fenomeni
dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito,  quale
organo di consulenza della giunta regionale per le attivita'  di  cui
alla presente legge. 
    2. All'osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti: 
    a) promuovere, anche  in  collaborazione  con  gli  enti  locali,
campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale
riguardo  le  problematiche  dell'usura  e  del   sovraindebitamento,
nonche'  sostenere  attivita'  di  educazione  all'uso  corretto  del
denaro, soprattutto in ambito scolastico,  anche  usufruendo  di  uno
spazio sul sito internet della  regione,  finalizzate  essenzialmente
alla prevenzione del fenomeno; 
    b)  raccogliere   dati   costantemente   aggiornati   in   ordine
all'entita' del fenomeno  dell'usura  in  Liguria  e  alle  categorie
particolarmente a rischio; 
    c) individuare nuovi ambiti e modalita'  di  intervento  rispetto
alle  azioni  poste  in  essere  dalla  regione  per  contrastare  il
fenomeno. 
    3. L'osservatorio e' composto da: 
    a) l'assessore  regionale  competente  in  materia  di  politiche
sociali, con funzioni di presidente; 
    b) due consiglieri regionali; 
    c)  due  esperti  nell'attivita'   di   contrasto   al   fenomeno
dell'usura, designati dalla giunta regionale; 
    d) un esperto designato  dalle  associazioni  dei  consumatori  e
degli utenti rappresentative  a  livello  nazionale  e  operanti  nel
territorio della regione, inserite nell'elenco di  cui  all'art.  137
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
e successive modifiche ed integrazioni; 
    e)  tre  funzionari  regionali  rispettivamente  appartenenti  ai
settori  commercio  e  attivita'   produttive;   politiche   sociali;
sicurezza; 
    f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente
da ANCI e URPL; 
    g)  un  rappresentante  designato  dalla  Regione   ecclesiastica
ligure; 
    h)  un  rappresentante  della  Camera  di  commercio,  uno  della
Confartigianato   e   uno   della   CNA   (Confederazione   nazionale
artigianato). 
    4. L'osservatorio promuove periodiche riunioni  alle  quali  sono
invitati a partecipare,  in  relazione  agli  argomenti  trattati,  i
rappresentanti delle  istituzioni,  dei  Confidi,  delle  fondazioni,
delle  associazioni  e   delle   categorie   economiche   e   sociali
interessate. 
    5. L'osservatorio mette a disposizione dei  Minipool  antiracket,
costituiti  dal  Ministero  dell'interno  presso  le  prefetture   in
Liguria, i dati e le informazioni raccolte. 
    6. L'osservatorio presenta alla giunta, per l'approvazione, entro
il 30 aprile  di  ogni  anno,  una  relazione  sull'attivita'  svolta
nell'anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento.
Sulla  relazione  il  presidente   della   giunta   svolge   apposita
comunicazione all'assemblea legislativa. 
    7. La relazione annuale  dell'osservatorio  viene  trasmessa  dal
presidente della giunta ai prefetti in Liguria. 
    8. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio, a qualsiasi
titolo effettuata, non comporta alcun compenso.