Art. 6 Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito 1. Entro, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito l'osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito, quale organo di consulenza della giunta regionale per le attivita' di cui alla presente legge. 2. All'osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'usura e del sovraindebitamento, nonche' sostenere attivita' di educazione all'uso corretto del denaro, soprattutto in ambito scolastico, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della regione, finalizzate essenzialmente alla prevenzione del fenomeno; b) raccogliere dati costantemente aggiornati in ordine all'entita' del fenomeno dell'usura in Liguria e alle categorie particolarmente a rischio; c) individuare nuovi ambiti e modalita' di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla regione per contrastare il fenomeno. 3. L'osservatorio e' composto da: a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di presidente; b) due consiglieri regionali; c) due esperti nell'attivita' di contrasto al fenomeno dell'usura, designati dalla giunta regionale; d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e operanti nel territorio della regione, inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni; e) tre funzionari regionali rispettivamente appartenenti ai settori commercio e attivita' produttive; politiche sociali; sicurezza; f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente da ANCI e URPL; g) un rappresentante designato dalla Regione ecclesiastica ligure; h) un rappresentante della Camera di commercio, uno della Confartigianato e uno della CNA (Confederazione nazionale artigianato). 4. L'osservatorio promuove periodiche riunioni alle quali sono invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle istituzioni, dei Confidi, delle fondazioni, delle associazioni e delle categorie economiche e sociali interessate. 5. L'osservatorio mette a disposizione dei Minipool antiracket, costituiti dal Ministero dell'interno presso le prefetture in Liguria, i dati e le informazioni raccolte. 6. L'osservatorio presenta alla giunta, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento. Sulla relazione il presidente della giunta svolge apposita comunicazione all'assemblea legislativa. 7. La relazione annuale dell'osservatorio viene trasmessa dal presidente della giunta ai prefetti in Liguria. 8. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcun compenso.