Art. 8 
 
                         Norme di attuazione 
 
    1. Al fine dell'erogazione  delle  misure  di  sostegno  previste
dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della stessa, la giunta determina i criteri, i tempi, le modalita' di
attuazione degli interventi previsti e le misure di  controllo  della
corretta utilizzazione dei finanziamenti.