Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge  si
provvede  con  gli  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio  -  area  X
«Persona, famiglia, associazioni» - alle seguenti Unita' previsionali
di base dello Stato di previsione della spesa: 
    10.101 «Fondo per le politiche sociali»; 
    10.201 «Fondo per le politiche sociali». 
    2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede  con  legge
di bilancio.