Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio - area X «Persona, famiglia, associazioni» - alle seguenti Unita' previsionali di base dello Stato di previsione della spesa: 10.101 «Fondo per le politiche sociali»; 10.201 «Fondo per le politiche sociali». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.