(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° aprile 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Molise, in armonia con la legislazione comunitaria e statale ed in particolare con la legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell'agriturismo) e con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene l'agricoltura e lo sviluppo rurale anche mediante la promozione di forme idonee di turismo in ambito rurale ed individua nelle attivita' agrituristiche lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agro-alimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali. 2. In particolare le attivita' agrituristiche sono finalizzate a: a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attivita' agricole, la tutela dell'ambiente naturale, la difesa del suolo e il riequilibrio del territorio; b) favorire la presenza e la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone agricole mediante l'incremento e l'integrazione del reddito aziendale e il miglioramento delle condizioni di vita; c) tutelare, qualificare, valorizzare e utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio di ciascun territorio; d) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; e) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualita', nonche' la conoscenza delle tradizioni enograstronomiche; f) promuovere le tradizioni e la cultura rurale; g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nonche' il turismo a favore dei soggetti svantaggiati e favorire il rapporto tra citta' e campagna; h) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta.