Art. 11 Norme igienico-sanitarie 1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione fatte salve le deroghe previste dal regolamento. 2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica e' consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui al comma 1, purche' vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti all'accertamento dell'autorita' sanitaria. In ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti e' consentito purche' sia assicurata per ogni singola unita' l'altezza interna media di m. 2,70, ulteriormente ridotta a m. 2,55 per i comuni posti in zone montane e svantaggiate. 3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola. 4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle norme vigenti in materia di tutela della salute. 5. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantita' delle produzioni, al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. 6. Il regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienicosanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attivita' agrituristica nonche' l'attivita' di macellazione con particolare riferimento a: a) specie e quantita' di animali che possono essere macellati; b) caratteristiche dei locali di macellazione; c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione; d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda. 7. Quando il numero dei posti tavola non e' superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneita' dei locali utilizzati, compresa la cucina, e' sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. 8. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di dieci posti letto e' possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. 9. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalita' in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienicosanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma. 10. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attivita' di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalita' applicative indicate nel regolamento. 11. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, puo' avvenire in azienda nel rispetto delle norme vigenti in materia di produzione e di immissione di carni sul mercato.