Art. 11 
 
                      Norme igienico-sanitarie 
 
    1. I requisiti  strutturali  e  igienico-sanitari  degli  alloggi
agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni  e  dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali  di  abitazione
fatte salve le deroghe previste dal regolamento. 
    2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere  tenuto  conto
delle  particolari  caratteristiche  di   ruralita'   degli   edifici
esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione  agrituristica
e'  consentito  derogare  ai  limiti  di  altezza  e  di   superficie
aereo-illuminante previsti dalle norme di cui  al  comma  1,  purche'
vengano  garantite  condizioni  strutturali   ed   igienico-sanitarie
considerate sufficienti all'accertamento dell'autorita' sanitaria. In
ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti e' consentito purche'
sia assicurata per ogni singola unita' l'altezza interna media di  m.
2,70, ulteriormente ridotta a m. 2,55 per  i  comuni  posti  in  zone
montane e svantaggiate. 
    3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati
i servizi igienico-sanitari, la  fornitura  di  acqua  e  di  energia
elettrica,  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei   rifiuti   solidi,
attraverso impianti esterni oppure interni  alle  strutture  edilizie
dell'azienda agricola. 
    4. La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione di alimenti  e  bevande  sono  soggette  alle  norme
vigenti in materia di tutela della salute. 
    5. L'autorita' sanitaria, nella  valutazione  dei  requisiti  dei
locali adibiti al trattamento ed alla  somministrazione  di  sostanze
alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario,
tiene  conto  della  diversificazione  e  limitata  quantita'   delle
produzioni, al fine dell'autorizzazione ad  utilizzare  la  cucina  o
locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e
conservazione dei prodotti. 
    6.  Il  regolamento  disciplina,  nel  rispetto  della  normativa
vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienicosanitari  e  di
sicurezza  delle  strutture  destinate  all'esercizio  dell'attivita'
agrituristica nonche' l'attivita'  di  macellazione  con  particolare
riferimento a: 
      a) specie e quantita' di animali che possono essere macellati; 
      b) caratteristiche dei locali di macellazione; 
      c) preparazione, somministrazione e consumo diretto  nel  luogo
di produzione; 
      d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne
prodotta in azienda. 
    7. Quando il numero dei posti tavola non e' superiore a  quindici
oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine  di
determinare l'idoneita' dei locali utilizzati, compresa la cucina, e'
sufficiente il rispetto dei  requisiti  previsti  dalle  disposizioni
contenute nella normativa vigente e  nei  regolamenti  edilizi  e  di
igiene per i locali ad uso abitativo. 
    8. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo  di  dieci
posti letto e' possibile autorizzare l'uso  di  una  cucina  per  gli
ospiti qualora sia disponibile uno spazio  adeguato  da  destinare  a
spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la  cucina  deve
possedere i requisiti previsti  dalle  disposizioni  contenute  nella
normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i  locali
ad uso abitativo. 
    9. Gli alloggi agrituristici sono dotati di  almeno  un  servizio
igienico-sanitario ogni quattro persone; gli  agriturismi  che  danno
ospitalita' in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari
e con servizio di lavanderia,  sono  dotati  di  almeno  un  servizio
igienicosanitario ogni sei persone e di  un  servizio  di  lavanderia
ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge  hanno  ventiquattro
mesi di tempo per adeguarsi alle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma. 
    10. Le piscine delle  aziende  agrituristiche  sono  classificate
private a  uso  collettivo  e  sono  riservate  ai  soli  ospiti  che
fruiscono delle attivita' di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b),
c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di
qualita' delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalita'
applicative indicate nel regolamento. 
    11. La  macellazione,  la  somministrazione  e  la  cessione  dei
volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, puo'  avvenire  in
azienda nel rispetto delle norme vigenti in materia di  produzione  e
di immissione di carni sul mercato.