Art. 15 Sospensione e divieto di esercizio di attivita' 1. Il sindaco del comune competente puo' sospendere l'esercizio delle attivita' agrituristiche per un periodo massimo di dieci giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 14. La sospensione viene altresi' applicata a seguito di comunicazione inviata per le irregolarita' riscontrate dagli organi di vigilanza di cui all'art. 26. 2. L'esercizio dell'attivita' e' altresi' sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria, di sicurezza o da altre disposizioni di legge. 3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attivita' qualora accerti che l'operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l'attivita' decorso un anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno un anno; b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo; c) sia incorso, durante l'anno solare, in piu' provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2; d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati. 4. I provvedimenti di divieto di esercizio vengono comunicati alla commissione, che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici in precedenza abilitati. E' altresi' comunicato ogni provvedimento di sospensione. 5. A seguito della cancellazione di cui al comma 4, qualora ne ricorrano le condizioni, si puo' procedere alla revoca degli eventuali contributi concessi ovvero al recupero di quelli erogati. 6. Contro il provvedimento di revoca e' ammesso il ricorso al Presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.