Art. 15 
 
           Sospensione e divieto di esercizio di attivita' 
 
    1. Il sindaco del comune competente puo'  sospendere  l'esercizio
delle attivita' agrituristiche per un periodo massimo di dieci giorni
per violazione degli obblighi di cui alla  lettera  a)  del  comma  2
dell'art. 14 e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione
degli obblighi di cui alla lettera b) del comma 2  dell'art.  14.  La
sospensione viene  altresi'  applicata  a  seguito  di  comunicazione
inviata per le irregolarita' riscontrate dagli organi di vigilanza di
cui all'art. 26. 
    2. L'esercizio dell'attivita' e' altresi' sospeso  per  il  tempo
necessario a consentire  l'adeguamento  strutturale  e  organizzativo
previsto dalla normativa igienico-sanitaria, di sicurezza o da  altre
disposizioni di legge. 
    3.  Il  comune  adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto   di
esercizio   dell'attivita'   qualora    accerti    che    l'operatore
agrituristico: 
      a) non abbia  intrapreso  l'attivita'  decorso  un  anno  dalla
scadenza del termine di  cui  all'art.  13,  comma  2,  ovvero  abbia
sospeso l'attivita' da almeno un anno; 
      b)  abbia  perduto  i  requisiti  richiesti   per   l'esercizio
dell'attivita' di agriturismo; 
      c) sia incorso, durante l'anno solare, in piu' provvedimenti di
sospensione di cui  al  comma  1  per  complessivi  sessanta  giorni,
esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale  e  organizzativo
di cui al comma 2; 
      d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso  degli
immobili interessati. 
    4. I provvedimenti di divieto  di  esercizio  vengono  comunicati
alla  commissione,  che  provvede  alla   cancellazione   dall'elenco
regionale degli operatori agrituristici in precedenza  abilitati.  E'
altresi' comunicato ogni provvedimento di sospensione. 
    5. A seguito della cancellazione di cui al comma  4,  qualora  ne
ricorrano  le  condizioni,  si  puo'  procedere  alla  revoca   degli
eventuali contributi concessi ovvero al recupero di quelli erogati. 
    6. Contro il provvedimento di revoca e'  ammesso  il  ricorso  al
Presidente della giunta regionale  entro  30  giorni  dalla  data  di
notifica dello stesso.