Art. 19 Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo 1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, che intendono realizzare iniziative per attivita' di agriturismo, attraverso la concessione di finanziamenti tenuto conto delle risorse disponibili e con i criteri stabiliti dal regolamento. 2. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti nonche' i casi e le modalita' per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi. 3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'art. 8, ed in particolare sono rivolti alla: a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attivita' agrituristiche in fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche; b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta di campeggiatori; c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona, biologici e artigianali non alimentari; d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attivita' ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attivita' agrituristica; e) realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico. 4. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che esercitano attivita' agrituristica, e sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006. 5. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data del collaudo.