Art. 19 
 
Incentivi agli imprenditori agricoli  ed  alle  iniziative  collegate
                           all'agriturismo 
 
    1. La  Regione  concorre  agli  investimenti  degli  imprenditori
agricoli, iscritti negli elenchi di cui all'art.  12,  che  intendono
realizzare iniziative per attivita'  di  agriturismo,  attraverso  la
concessione di finanziamenti tenuto conto delle risorse disponibili e
con i criteri stabiliti dal regolamento. 
    2. Con il regolamento sono fissati i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei finanziamenti nonche' i casi e  le  modalita'  per
l'apposizione del vincolo al mantenimento  della  destinazione  d'uso
sui beni per i quali sono stati concessi  i  finanziamenti,  pena  la
revoca degli stessi. 
    3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono  definite
annualmente dalla giunta regionale  con  propria  deliberazione,  nel
rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per  le
iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di
cui all'art. 8, ed in particolare sono rivolti alla: 
      a) ristrutturazione,  ampliamento  e  sistemazione  di  locali,
cucine  e  stanze  da  destinare  alle  attivita'  agrituristiche  in
fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento  funzionale  e
la realizzazione  di  strutture  per  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche; 
      b) adattamento di spazi  aperti  da  destinare  alla  sosta  di
campeggiatori; 
      c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri
di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per  il  consumo
di prodotti agricoli tipici della zona, biologici e  artigianali  non
alimentari; 
      d)  realizzazione  di  strutture  sportive  ed  equestri,   per
attivita' ricreative, parco giochi, piccole piscine e  di  centri  di
servizio per  la  rivitalizzazione  delle  aree  rurali,  connesse  e
dimensionate all'attivita' agrituristica; 
      e) realizzazione di impianti di produzione di energia da  fonti
rinnovabili, installazione, ripristino, manutenzione straordinaria  e
miglioramento  di  impianti   igienico-sanitari,   idrici,   termici,
elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi  di  cui
alle lettere a), b), c) e d); f) arredamento dei locali utilizzati  a
scopo agrituristico. 
    4. I contributi in conto capitale per le  iniziative  di  cui  al
comma 1 si applicano a tutte  le  imprese  che  esercitano  attivita'
agrituristica, e sono concessi in applicazione del  Regolamento  (CE)
15  dicembre  2006,  n.  1998/2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88  del  trattato  agli  aiuti  di  importanza  minore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L  379
del 28 dicembre 2006. 
    5. I locali, gli impianti e le attrezzature  oggetto  dei  citati
benefici sono soggetti ad un  vincolo  di  destinazione  decennale  a
decorrere dalla data del collaudo.