Art. 22 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Per la violazione della disposizione di cui all'art. 23, comma
1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  secondo  le   seguenti
modalita': 
      a) euro 5.000,00, per la prima violazione; 
      b) euro 10.000,00 per la seconda e fino ad euro  15.000,00  per
le successive violazioni. 
      2. Nel caso di violazione delle norme di cui  all'art.  14,  e'
applicata la sanzione amministrativa da 300,00 a 600,00 euro. 
    3. Per l'esercizio dell'attivita' di  agriturismo  effettuato  in
assenza   della   dichiarazione   di   inizio    di    attivita'    o
dell'autorizzazione  alla  prosecuzione  in  caso  di   trasferimento
dell'azienda, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da
disporsi con provvedimento del comune competente. 
    4. Per le violazioni delle disposizioni di  cui  all'art.  4,  si
applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
      a)  da  euro  2.000,00  a  euro  5.000,00,  in  caso  di  prima
violazione; 
      b) da euro 5.000,00 a euro 8.500,00 e  chiusura  dell'attivita'
agrituristica  per  quaranta  giorni,   a   partire   dalla   seconda
violazione. 
    5. Gli importi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono
introitati dalla  amministrazione  regionale  e  le  infrazioni  sono
accertate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689.