Art. 22 Sanzioni 1. Per la violazione della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalita': a) euro 5.000,00, per la prima violazione; b) euro 10.000,00 per la seconda e fino ad euro 15.000,00 per le successive violazioni. 2. Nel caso di violazione delle norme di cui all'art. 14, e' applicata la sanzione amministrativa da 300,00 a 600,00 euro. 3. Per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio di attivita' o dell'autorizzazione alla prosecuzione in caso di trasferimento dell'azienda, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 4, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, in caso di prima violazione; b) da euro 5.000,00 a euro 8.500,00 e chiusura dell'attivita' agrituristica per quaranta giorni, a partire dalla seconda violazione. 5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla amministrazione regionale e le infrazioni sono accertate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.