Art. 28 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 14.200, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio. La giunta regionale provvede ad istituire nel bilancio gestionale apposito capitolo denominato «Attivita' concernente l'agriturismo e iniziative per la sua promozione e valorizzazione. 2. Per gli esercizi finanziari 2011 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.