Art. 28 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 14.200,  si  fa
fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n.  250
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  per  il
medesimo esercizio. La giunta regionale  provvede  ad  istituire  nel
bilancio   gestionale   apposito   capitolo   denominato   «Attivita'
concernente l'agriturismo  e  iniziative  per  la  sua  promozione  e
valorizzazione. 
    2. Per gli esercizi finanziari 2011 e successivi si provvede  con
le rispettive leggi di approvazione del bilancio.