Art. 8 
 
                    Piano agrituristico regionale 
 
    1.  La  giunta  regionale,  in  conformita'  alle   linee   della
programmazione  generale  socio-economica  e  territoriale,   adotta,
sentita la competente commissione consiliare, il piano  agrituristico
regionale con le procedure vigenti in tema di programmazione. 
    2.  Il  piano,  che  ha   validita'   triennale,   definisce   in
particolare: 
      a) le aree di prevalente sviluppo agrituristico; 
      b) le linee  di  sviluppo  del  settore,  tenendo  conto  delle
diverse vocazioni territoriali; 
      c) le azioni di sostegno alle attivita'  agrituristiche,  quali
attivita'  di   studio,   ricerca,   sperimentazione   e   formazione
professionale; 
      d) gli interventi finanziabili nel  periodo  di  validita'  del
piano nonche' le relative procedure di finanziamento; 
      e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci  regionali
pluriennale e annuale. 
    3.  La  giunta  regionale,  nella  definizione  delle  azioni  di
sostegno all'agriturismo di cui al comma 2,  lettera  c),  si  avvale
delle    organizzazioni    professionali    agricole     maggiormente
rappresentative a livello regionale.