Art. 8 Piano agrituristico regionale 1. La giunta regionale, in conformita' alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale con le procedure vigenti in tema di programmazione. 2. Il piano, che ha validita' triennale, definisce in particolare: a) le aree di prevalente sviluppo agrituristico; b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali; c) le azioni di sostegno alle attivita' agrituristiche, quali attivita' di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale; d) gli interventi finanziabili nel periodo di validita' del piano nonche' le relative procedure di finanziamento; e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale. 3. La giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.