Art. 62 
 
          Sostituzione dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 
 
    1. L'articolo 82 della l.r. 39/2000 e' sostituito  dal  seguente:
«Art. 82 (Sanzioni). - 1. Per la violazione delle disposizioni  della
presente   legge    o    previste    dal    regolamento    forestale,
dall'autorizzazione o dal piano dei tagli,  o  prescritte  a  seguito
della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate  le
seguenti sanzioni amministrative: 
      a) pagamento di una somma minima di euro 600,00  e  massima  di
euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati  di-terreno,  o  frazione
minore, ove e' stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra
qualita' di coltura o in altra categoria  di  destinazione  d'uso  in
deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 5 e all'articolo 43; 
      b) pagamento di una somma minima di euro 240,00  e  massima  di
euro 1.440,00 per: 
        1) ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o  frazione  minore,
ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le Modifiche
alla destinazione d'uso dei-terreni vincolati o  realizzate  opere  o
movimenti di-terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza
la prescritta autorizzazione ovvero in  difformita'  dalla  stessa  o
dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale; 
        2) ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o  frazione  minore,
in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei  boschi  in
assenza d'autorizzazione o in difformita' della stessa; 
        3) ogni 1.000 metri quadrati di-terreno, o  frazione  minore,
ove e' stata effettuata una conversione o sostituzione di  specie  di
cui all'articolo 45, in assenza di autorizzazione  o  in  difformita'
dalla stessa; 
      c) pagamento di una somma minima di euro 120,00  e  massima  di
euro 720,00 per le violazioni ai  divieti  di  cui  all'articolo  76,
comma 1, lettera a), nei periodi a  rischio  definiti  ai  sensi  del
comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo; 
      d) pagamento di una somma minima di euro  60,00  e  massima  di
euro 360,00 per: 
        1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore  per  i  tagli
boschivi effettuati in assenza  di  autorizzazione  al  taglio  o  di
approvazione del piano dei tagli ove  prescritta,  o  in  difformita'
sostanziale, ai sensi dell'articolo  47-bis,  comma  3,  lettera  e),
dalle    disposizioni    previste    nel    regolamento    forestale,
nell'autorizzazione o nel piano dei  tagli  o  prescritte  a  seguito
della presentazione della dichiarazione di taglio; 
        2) i tagli boschivi  effettuati  omettendo  la  dichiarazione
preventiva, ove prescritta; 
        3) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma  1,
lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma  1,
lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo; 
      e) pagamento di una somma minima di euro  30,00  e  massima  di
euro 180,00 per: 
        1)  mancata  apposizione  del  cartello  di   cantiere,   ove
prescritto; 
        2) ogni pianta abbattuta o  danneggiata  in  violazione  alle
norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito
o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55; 
      f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro
36,00 per: 
        1) ogni 500  metri  quadrati,  o  frazione  minore,  in  caso
d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle
tagliate; 
        2) ogni 100  metri  quadrati,  o  frazione  minore,  in  caso
d'inosservanza  delle  norme  relative  al  ripristino   dei   boschi
distrutti o deteriorati; 
        3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle  norme,
ad esclusione dei casi gia' sanzionati ai sensi delle lettere a) e b)
del presente comma; 
        4) ogni  pianta  non  tagliata  o  ceppaia  non  estratta  in
violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia; 
        5) ogni capo di bestiame immesso in  violazione  delle  norme
sul pascolo ad esclusione dei casi gia' sanzionati ai sensi del comma
5, lettera c); qualora si tratti di bestiame  ovino  l'importo  della
sanzione e' ridotto del 50 per cento; 
        6) ogni 100  metri  quadrati,  o  frazione  minore,  in  caso
d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti; 
        7) ogni pianta o ceppaia abbattuta, danneggiata o  potata  in
violazione alle norme, ad esclusione  dei  casi  gia'  sanzionati  ai
sensi delle lettere a) e b), della lettera  d),  numero  1)  e  della
lettera e), numeri 2) e 8) del presente comma; 
        8) ogni 250 metri quadrati, o frazione  minore,  in  caso  di
tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito  o  causando  danni
significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati  a
rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi gia' sanzionati  ai
sensi della lettera d), numero 1), del presente comma. 
    2. L'importo complessivo della sanzione  proporzionale  calcolata
ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), e' determinato fino
ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri  quadrati,  o  frazione
minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione. 
    3. L'importo complessivo della sanzione  proporzionale  calcolata
ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), e' determinato  fino  ad
un massimo di euro  360,00  ogni  2500  metri  quadrati,  o  frazione
minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione. 
    4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in  situazione
speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2,  le
sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate. 
    5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative: 
      a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima  di
euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui  all'articolo  76,
comma 1, lettera a), nei periodi a rischio,  definiti  ai  sensi  del
comma 1, lettera b) e del comma 2, e nelle aree di cui  al  comma  1,
lettera c) dello stesso articolo; 
      b) pagamento di una somma minima di euro  60,00  e  massima  di
euro 360,00 per: 
        1) la raccolta dei prodotti secondari del  bosco,  esclusi  i
funghi epigei ed ipogei,  in  quantita'  superiore  ai  limiti  o  in
difformita' alle prescrizioni indicate dall'articolo 63; 
        2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il
suo espianto senza la prescritta comunicazione; 
        3) ogni sughera  e  ogni  castagno  da  frutto  abbattuti  in
violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54; 
        4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta
o di castagneto da frutto sottoposti a  coltura  agraria  in  assenza
d'autorizzazione o in difformita' dalla stessa. 
      c) pagamento di una somma minima di euro  32,00  e  massima  di
euro  192,00  per  ogni  capo  di  bestiame  immesso  al  pascolo  in
violazione della norma di cui all'articolo 76, comma 4,  lettera  a);
qualora si tratti di  bestiame  ovino  l'importo  della  sanzione  e'
ridotto del 50 per cento; 
      d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro
36,00 per: 
        1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme; 
        2) ogni  pianta  o  cimale  destinato  ad  albero  di  Natale
trasportato o commercializzato senza il permesso  o  il  contrassegno
regolamentare. 
    6. Per le violazioni del divieto di cui all'articolo 76, comma 4,
lettera b), si applica la sanzione prevista dall'articolo  58,  comma
1, lettera e), della l.r. 3/1994. 
    7. Per le violazioni  relative  al  titolo  V,  capo  III,  della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
      a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima  di
euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o  metta  comunque
in circolazione MFP senza l'autorizzazione di cui all'articolo 79; 
      b) pagamento di una somma minima di euro 500,00  e  massima  di
euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di  carico  e
scarico; 
      c) pagamento di una somma minima di euro 200,00  e  massima  di
euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico
e scarico od  ometta  la  comunicazione  della  consistenza  del  MFP
presente nelle proprie unita' produttive; 
      d) pagamento di una somma minima di euro  50,00  e  massima  di
euro 300,00, con un minimo in ogni  caso  di  euro  100,00  per  ogni
chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per  centinaia  o
frazione di centinaia di piante, talee,  marze,  astoni,  embrioni  o
altre  parti  di  piante,  per   chiunque   acquista,   distribuisce,
trasporta,   vende   o   altrimenti   commercializza   materiali   di
propagazione non separati in lotti  identificati,  o  comunque  senza
poterne dimostrare la provenienza o l'identita' clonale; 
      e) pagamento di una somma minima di euro  50,00  e  massima  di
euro 300,00, con un minimo in ogni caso  di  euro  100,00,  per  ogni
centinaia o frazione di centinaia di  piante,  astoni  od  altro  MFP
messo a dimora in violazione della disposizione di  cui  all'articolo
79-bis, comma 4. 
    8. Nel caso di reiterazione delle  violazioni  di  cui  al  comma
4-bis, lettere b), c) e d),  la  provincia  o  la  comunita'  montana
possono disporre la sospensione dell'autorizzazione  per  un  periodo
compreso tra due e cinque anni. 
    9. Per ogni altra violazione delle disposizioni  nel  regolamento
forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte  a
seguito  della  presentazione  della  dichiarazione  di  taglio,   e'
previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima  di
euro 360,00, ad esclusione dei casi  gia'  sanzionati  ai  sensi  del
comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.».