Art. 15 
 
                        Banca dati controlli 
                       (art. 47 l.r. 38/2007) 
 
    1. Sul sistema START e' realizzata la banca dati  dei  controlli,
prevista dall'art. 21 bis del regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  27   maggio   2008,   n.   30/R
(Regolamento di attuazione del Capo  VII  della  legge  regionale  13
luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro»),  alla  quale
possono accedere, previa identificazione, il  dirigente  responsabile
del  contratto  ed  il  responsabile  unico  del  procedimento  delle
amministrazioni di cui all'art. 2, lettera a) della  l.r.  38/2007  e
del Consiglio regionale. 
    2. Il dirigente e il  responsabile  unico  del  procedimento,  in
relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e  lavori
effettuati, inseriscono nella banca di cui  al  comma  1  i  seguenti
dati: 
      a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati; 
      b) la tipologia dei controlli effettuati con il  loro  esito  e
periodo di validita'; 
      c) l'indicazione dei certificati acquisiti; 
      d) l'indicazione del soggetto che li detiene e presso il  quale
si puo' richiedere l'accesso. 
    3. La banca dati, su esplicita richiesta, puo'  essere  condivisa
con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al  rispetto  dei
principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza
di cui al d.lgs. 196/2003.