Art. 15 Banca dati controlli (art. 47 l.r. 38/2007) 1. Sul sistema START e' realizzata la banca dati dei controlli, prevista dall'art. 21 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro»), alla quale possono accedere, previa identificazione, il dirigente responsabile del contratto ed il responsabile unico del procedimento delle amministrazioni di cui all'art. 2, lettera a) della l.r. 38/2007 e del Consiglio regionale. 2. Il dirigente e il responsabile unico del procedimento, in relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e lavori effettuati, inseriscono nella banca di cui al comma 1 i seguenti dati: a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati; b) la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validita'; c) l'indicazione dei certificati acquisiti; d) l'indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si puo' richiedere l'accesso. 3. La banca dati, su esplicita richiesta, puo' essere condivisa con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza di cui al d.lgs. 196/2003.