Art. 17 
 
                  Sistemi dinamici di acquisizione 
                       (art. 46 l.r. 38/2007) 
 
    1. Per l'effettuazione degli acquisti di forniture e servizi,  la
Regione e le amministrazioni possono ricorrere al sistema dinamico di
acquisizione realizzato e gestito, ai sensi dell'art.  60  del  d.lgs
163/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da CONSIP. 
    2. Per  l'utilizzo  del  sistema  dinamico  di  acquisizione,  la
Regione puo', sulla base di accordi con il Ministero dell'economia  e
delle finanze e con CONSIP, effettuare attivita' di sperimentazione.