Art. 17 Sistemi dinamici di acquisizione (art. 46 l.r. 38/2007) 1. Per l'effettuazione degli acquisti di forniture e servizi, la Regione e le amministrazioni possono ricorrere al sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 163/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da CONSIP. 2. Per l'utilizzo del sistema dinamico di acquisizione, la Regione puo', sulla base di accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con CONSIP, effettuare attivita' di sperimentazione.