Art. 18 Mercato elettronico della Toscana (art. 49 l.r. 38/2007) 1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni possono avvalersi del mercato elettronico della Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione. 2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale possono effettuare acquisti diretti per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro sulla base della consultazione dei cataloghi dei fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.