Art. 18 
 
                  Mercato elettronico della Toscana 
                       (art. 49 l.r. 38/2007) 
 
    1.  Al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo   comunitario,   le
amministrazioni  possono  avvalersi  del  mercato  elettronico  della
Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi  direttamente
da cataloghi predisposti  dai  fornitori  selezionati  attraverso  un
bando di abilitazione. 
    2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale  possono  effettuare
acquisti diretti per forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a
20.000,00 euro sulla  base  della  consultazione  dei  cataloghi  dei
fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di
offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione.