Art. 21 
 
       Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni 
                       (art. 49 l.r. 38/2007) 
 
    1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono
essere gestiti da  amministrazioni  locali,  centrali  o  da  gestori
appositamente selezionati nel rispetto delle?procedure di scelta  del
contraente previste dalla normativa vigente. 
    2. Piu' amministrazioni  possono  concorrere  alle  attivita'  di
gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che
individuino i compiti e le responsabilita' di ciascuno.