Art. 21 Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni (art. 49 l.r. 38/2007) 1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delle?procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. 2. Piu' amministrazioni possono concorrere alle attivita' di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilita' di ciascuno.