Art. 23 Verifica fornitori, prodotti e servizi (art. 49 l.r. 38/2007) 1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni e' tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a verificare l'idoneita', tecnica e giuridica, dei fornitori, nonche' dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalita' di cui all'art. 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004. 2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.