Art. 23 
 
               Verifica fornitori, prodotti e servizi 
                       (art. 49 l.r. 38/2007) 
 
    1. Ogni mercato elettronico costituito dalle  amministrazioni  e'
tenuto al rispetto dei  criteri  stabiliti  dalla  Regione  volti  ad
individuare regole generali atte a verificare l'idoneita', tecnica  e
giuridica, dei fornitori, nonche' dei prodotti e servizi a  catalogo.
Tali regole sono definite con le modalita' di cui all'art. 6, commi 2
e 2bis, della l.r. 1/2004. 
    2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1
e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria   per   ogni   mercato
elettronico delle amministrazioni.