Art. 18 Modifiche all'art. 18 della l.r. 30/2003 1. Al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 dopo la parola «trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «e l'utilizzazione». 2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 e' aggiunta la seguente: «b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non piu' necessari o atti all'attivita' agricola per la quale sono stati realizzati.». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 e' inserito il seguente: «6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell'art. 41 comma 4 della l.r. 1/2005 per la durata di dieci anni.» 4. Il comma 7 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali.».