Art. 18 
 
              Modifiche all'art. 18 della l.r. 30/2003 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 18 della  l.r.  30/2003  dopo  la  parola
«trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «e l'utilizzazione». 
    2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2003
e' aggiunta la seguente: 
      «b bis) degli annessi agricoli realizzati  ai  sensi  dell'art.
41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale
pluriennale  risultino  non  piu'  necessari  o  atti   all'attivita'
agricola per la quale sono stati realizzati.». 
    3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 e' inserito il
seguente: 
      «6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati  in
strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore  della
presente  legge  sono  conteggiati  tra  gli  edifici  esistenti  con
destinazione produttiva agricola nei programmi  aziendali  presentati
ai sensi dell'art. 41 comma 4 della l.r.  1/2005  per  la  durata  di
dieci anni.» 
    4. Il comma 7 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «7. Per gli  edifici  e  i  manufatti  destinati  all'esercizio
dell'attivita' agrituristica la conformita'  alle  norme  vigenti  in
materia  di  accessibilita'   e   di   superamento   delle   barriere
architettoniche e' assicurata nei casi in cui, per  accertati  motivi
strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di  cui  al
decreto  ministeriale  14  giugno  1989,  n.  236   (Regolamento   di
attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con  opere
provvisionali.».