Art. 5 
 
               Modifiche all'art. 5 della l.r. 30/2003 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 30/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2.  Gli   imprenditori   agricoli   che   svolgono   attivita'
agrituristica possono definire forme di collaborazione,  disciplinate
da specifici accordi scritti, al fine  dello  svolgimento  in  comune
delle attivita' agrituristiche. Per tali attivita' il carattere della
principalita' dell'attivita' agricola, le modalita'  e  i  limiti  di
accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni  singola
azienda.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 30/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «3. Possono essere addetti alle attivita' agrituristiche e sono
considerati lavoratori agricoli  ai  fini  della  vigente  disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari,  di  cui  all'art.
230 bis del codice civile e  tutti  i  lavoratori  con  contratti  di
lavoro ammessi nel settore agricolo.».