Art. 5 Modifiche all'art. 5 della l.r. 30/2003 1. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attivita' agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attivita' agrituristiche. Per tali attivita' il carattere della principalita' dell'attivita' agricola, le modalita' e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.». 2. Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «3. Possono essere addetti alle attivita' agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'art. 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.».