Art. 17 
 
         Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. n. 41/2005 
 
    1.  L'articolo  37  della  l.r.  n.  41/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 37 (Coordinatore sociale).  -  1.  Ove  non  costituita  la
societa' della salute, la conferenza zonale dei  sindaci,  di  intesa
con l'azienda unita'  sanitaria  locale,  individua  un  coordinatore
sociale di zona-distretto per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'articolo 7, commi 1 e 4. 
    2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1: 
      a) e'  responsabile  dell'attuazione  e  della  verifica  delle
prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale; 
      b) coordina gli  interventi  previsti  nella  rete  locale  dei
servizi; 
      c) fa parte dell'ufficio di direzione di cui  all'articolo  64,
comma 6, della l.r. n. 40/2005. 
    3. Ove e' costituita la societa' della  salute,  il  coordinatore
sociale e' individuato ai sensi dell'articolo 64, commi 7 e 8,  della
l.r. n. 40/2005.».