Art. 17 Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. n. 41/2005 1. L'articolo 37 della l.r. n. 41/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Coordinatore sociale). - 1. Ove non costituita la societa' della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l'azienda unita' sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 4. 2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1: a) e' responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale; b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi; c) fa parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 64, comma 6, della l.r. n. 40/2005. 3. Ove e' costituita la societa' della salute, il coordinatore sociale e' individuato ai sensi dell'articolo 64, commi 7 e 8, della l.r. n. 40/2005.».