Art. 18 Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. n. 41/2005 1. L'articolo 38 della l.r. n. 41/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Segreteria amministrativa). - 1. Ove non costituita la societa' della salute, la conferenza zonale dei sindaci e' assistita dalla segreteria amministrativa, di cui all'articolo 12, comma 8, della l.r. n. 40/2005. 2. Le funzioni della segreteria amministrativa sono individuate dalla conferenza zonale dei sindaci. 3. La segreteria amministrativa puo' essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l'azienda unita' sanitaria locale della zona-distretto, cosi' come indicate all'articolo 12, comma 8, della l.r. n. 40/2005, con le modalita' e per gli effetti di cui all'articolo 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».