Art. 18 
 
         Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. n. 41/2005 
 
    1.  L'articolo  38  della  l.r.  n.  41/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 38 (Segreteria amministrativa). - 1. Ove non costituita  la
societa' della salute, la conferenza zonale dei sindaci e'  assistita
dalla segreteria amministrativa, di cui  all'articolo  12,  comma  8,
della l.r. n. 40/2005. 
    2. Le funzioni della segreteria amministrativa  sono  individuate
dalla conferenza zonale dei sindaci. 
    3. La segreteria  amministrativa  puo'  essere  costituita  quale
ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l'azienda unita'
sanitaria  locale   della   zona-distretto,   cosi'   come   indicate
all'articolo 12, comma 8, della l.r. n. 40/2005, con le  modalita'  e
per gli effetti di cui all'articolo 30, commi  2  e  4,  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali).».